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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14651/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due attori hanno proposto distinti giudizi contro un istituto di credito, chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca per l'operato di un proprio dipendente e la condanna al risarcimento dei danni, richiamando gli artt. 1228, 1175, 1375 e 2049 c.c. Il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo non applicabile il foro del consumatore e individuando la competenza nel foro generale della persona giuridica o in uno dei fori alternativi. Con il regolamento di competenza i ricorrenti hanno sostenuto, invece, l'applicabilità del foro del consumatore e quindi la competenza del tribunale del luogo di residenza dei danneggiati.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando che la competenza territoriale non spettava al Tribunale di Prato ma, alternativamente, al Tribunale di Siena o al Tribunale di Lucca. Ha ritenuto corretta la declaratoria di incompetenza del giudice di merito perché la domanda, per come prospettata dagli attori, non era fondata su un rapporto contrattuale consumatore-professionista idoneo a radicare il foro del consumatore, bensì su una responsabilità extracontrattuale della banca ex art. 2049 c.c. La competenza è stata quindi individuata nel foro della sede della società convenuta ovvero nel foro del luogo del fatto dannoso / di esecuzione dell'obbligazione risarcitoria. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice davanti al quale la causa sarà riassunta; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    Il foro del consumatore è richiamato come foro esclusivo e inderogabile, salvo prova di una trattativa individuale sulla clausola di deroga.

  • art. 19 c.p.c.

    È indicato come foro generale delle persone giuridiche, applicabile in difetto del foro del consumatore.

  • art. 20 c.p.c.

    È richiamato come foro alternativo, individuabile nel luogo del fatto illecito e/o nel luogo in cui l'obbligazione dedotta deve essere eseguita.

  • art. 1228 c.c.

    È evocato dai ricorrenti come base della responsabilità contrattuale per fatto dell'ausiliario, ma la Corte ritiene che la prospettazione della domanda non abbia natura contrattuale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dagli attori a fondamento della pretesa contrattuale, senza che la Corte vi ricolleghi una diversa qualificazione della domanda.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dagli attori a fondamento della pretesa contrattuale, senza che la Corte vi ricolleghi una diversa qualificazione della domanda.

  • art. 2049 c.c.

    La Corte lo qualifica come norma che configura responsabilità aquiliana del committente/padrone per i fatti illeciti dei propri ausiliari.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il foro del consumatore presuppone che la controversia sia riconducibile a un rapporto contrattuale tra consumatore e professionista; non opera quando la domanda, per come concretamente allegata, è impostata come azione di responsabilità extracontrattuale.
  • La qualificazione giuridica della domanda va desunta dalla prospettazione sostanziale dei fatti e dal fondamento della pretesa così come allegato dall'attore, non dalla mera invocazione nominale di norme contrattuali.
  • L'art. 2049 c.c. è ricondotto alla responsabilità extracontrattuale del committente per i fatti illeciti dei propri dipendenti o ausiliari.
  • In difetto di foro speciale applicabile, la competenza territoriale delle persone giuridiche si determina secondo il foro generale della sede e, in alternativa, secondo i fori speciali del luogo del fatto dannoso o di esecuzione dell'obbligazione risarcitoria.
  • Quando il regolamento di competenza viene definito con conferma dell'incompetenza del giudice adito, le spese possono essere rimesse al giudice avanti al quale la causa sarà riassunta.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorieResponsabilità della PA
RamiProcesso civileConsumatoriResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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