Cassazione Civile, Ordinanza n. 03462/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa, mediante atto di compravendita stipulato il 18 gennaio 2006 e registrato il 20 gennaio 2006, di un terreno edificabile. L'ufficio negava il beneficio della rideterminazione/rivalutazione del valore di acquisto del terreno, sostenendo che la perizia giurata di stima era stata redatta e asseverata solo il 23 giugno 2006, dunque dopo la vendita, e che ciò impedisse l'applicazione dell'art. 7 della L. 448/2001. La contribuente aveva ottenuto accoglimento sia in primo grado sia in appello, perché il giudice regionale riteneva sufficiente che la perizia fosse redatta e giurata entro il termine del 30 giugno 2006. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 448/2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la perizia successiva al rogito non potesse legittimare il meccanismo agevolativo e che, comunque, la mancata indicazione nel rogito del valore rivalutato rendesse inutilizzabile la procedura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la propria giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini della determinazione della plusvalenza su terreni edificabili o agricoli, il valore rideterminato alla data del 1 gennaio 2002 può essere assunto anche se la perizia giurata sia stata asseverata dopo la stipula dell'atto di cessione, purché la redazione e il giuramento avvengano entro il termine di legge, nella specie prorogato al 30 giugno 2006. La Corte ha inoltre escluso che la mancata indicazione del valore rivalutato nel rogito notarile costituisca una condizione ostativa al beneficio, trattandosi di requisito non previsto dalla norma. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente. È stata altresì esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448
"Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola"; "In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002"
La norma consente di assumere, ai fini della plusvalenza, il valore del terreno al 1 gennaio 2002 determinato con perizia giurata; il termine per la redazione e il giuramento è un termine di efficacia poi prorogato e non richiede che la perizia sia necessariamente anteriore alla vendita.
art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come disciplina delle plusvalenze e minusvalenze
Costituisce il parametro fiscale per la determinazione delle plusvalenze cui si applica il meccanismo di rideterminazione del valore del terreno.
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come disposizione attualmente corrispondente all'art. 81
È evocato come riferimento normativo attuale della disciplina delle plusvalenze.
"cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile"
La perizia giurata è assimilata, quanto agli effetti, alla perizia giurata prevista dal processo civile.
art. 2, comma 2, d.l. 24 dicembre 2002, n. 282
termine prorogato al 30/06/2006
Ha posticipato il termine per la redazione e il giuramento della perizia dal 30 settembre 2002 al 30 giugno 2006.
art. 11-quaterdecies, comma 4, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
ulteriore modifica del termine
Ha confermato la proroga del termine per la redazione e il giuramento della perizia al 30 giugno 2006.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso
La censura è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"non si applica l’art. 13 comma 1-quater"
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili o agricoli, il contribuente può avvalersi della rideterminazione del valore di acquisto sulla base di perizia giurata anche se la perizia sia stata asseverata dopo la stipula dell'atto di vendita, purché la redazione e il giuramento siano avvenuti entro il termine previsto dalla legge.
- Il meccanismo agevolativo di rivalutazione del valore del terreno non è subordinato a una espressa indicazione, nell'atto notarile di trasferimento, del valore rideterminato: tale adempimento non integra una condizione legale di spettanza del beneficio.
- Nell'interpretazione delle norme agevolative fiscali, non possono essere introdotti limiti o condizioni ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge, né possono assumere rilievo vincolante circolari o atti amministrativi non normativi.
- Quando la pubblica amministrazione soccombente è difesa dall'Avvocatura dello Stato ed è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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