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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35387/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si tratta di tre distinti ricorsi per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia del 25/01/2022. Capano impugna la revoca della misura personale e contesta la gravità indiziaria, la qualificazione dei fatti (associazione a delinquere vs frode IVA nel settore carburanti e reati previsti dal d.lgs. 74/2000) e la mancanza di dolo specifico per le fattispecie contestate; deduce inoltre nullità per mancata riqualificazione. Fusconi impugna la conferma del vincolo diretto e del sequestro preventivo sul presunto profitto (contestando indeterminatezza del profitto, errore di calcolo, carenza di pertinenzialità, assenza di periculum in mora e violazione dei principi di proporzionalità e gradualità). Fixitalia impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di riesame proposto per la società, sostenendo l'illegittimità del diniego in ragione di imprevedibilità/urgenza e dell'impossibilità pratica di nominare un altro difensore, nonché violazioni costituzionali e di norme del d.lgs. 231/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione: 1) ha dichiarato inammissibile il ricorso di Capano per carenza di interesse, poiché l'ordinanza impugnata aveva già revocato la misura cautelare personale a suo carico; 2) ha rigettato il ricorso di Fusconi, ritenendo che l'ordinanza del riesame avesse fornito ampia e congrua motivazione circa la gravità indiziaria, la sussistenza del fumus commissi delicti e il periculum in mora giustificativo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, e ha escluso la necessità di riesaminare in questa sede questioni di merito sui calcoli del profitto; 3) ha rigettato altresì il ricorso di Fixitalia, confermando l'inammissibilità del riesame proposto dal difensore nominato dall'amministratore risultante indagato, in conformità all'art.39 d.lgs.231/2001 e alla giurisprudenza consolidata che vieta la rappresentanza dell'ente da parte del rappresentante legale indagato per reato presupposto; ha osservato inoltre che la società non ha provveduto successivamente a nominare un difensore idoneo. Conseguentemente: Capano condannato al pagamento delle spese e a una sanzione per Cassazione (art. 616 c.p.p.), Fusconi e Fixitalia condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e) e alla verifica dei vizi dedotti).

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione a delinquere: è la qualificazione contestata dall'accusa e discussa in sede cautelare e in cassazione.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma relativa all'intestazione fittizia di beni: censurata dai ricorrenti per carenza di indizi e dolo specifico.

  • d.lgs. 74/2000, art. 8

    Richiamato come possibile norma sostanziale relativa a reati tributari contestati (fatture per operazioni inesistenti).

  • d.lgs. 74/2000, art. 10-ter

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che i fatti sarebbero configurabili come mancato versamento IVA e non come emissione di fatture inesistenti.

  • legge 205/2017, art. 1 comma 938

    Richiamata dai ricorrenti come disciplina speciale della frode IVA nel settore dei carburanti; la Corte ne ha valutato l'attinenza rispetto alla qualificazione penale prospettata.

  • d.lgs. 231/2001, art. 39

    Prevede il divieto di rappresentanza dell'ente da parte del rappresentante legale indagato per reato presupposto: la Corte ne conferma l'inderogabilità quale causa di inammissibilità del riesame proposto da un difensore nominato dall'amministratore indagato.

  • art. 57 d.lgs. 231/2001

    Riferita alle informazioni di garanzia per l'ente; la Corte richiama la disciplina della costituzione dell'ente e l'effetto sulla legittimazione del difensore.

  • art. 321 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la motivazione deve indicare, anche se concisamente, il periculum in mora.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferita alla confisca per equivalente nella quale il sequestro preventivo è funzionale.

  • art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Citato in tema di rilevabilità d'ufficio della mancata legittimazione a proporre il riesame da parte del rappresentante dell'ente indagato.

  • art. 325 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti del controllo di legittimità in materia di sequestro preventivo (ricorso per violazione di legge).

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un provvedimento che ha revocato una misura cautelare personale può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse: non vi è interesse se la parte ha già ottenuto l'effetto favorevole impugnato.
  • Nel giudizio di legittimità sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca è possibile sindacare solo vizi di legge o la totale mancanza/irrimediabile apparente della motivazione; non è luogo per rinnovare valutazioni di merito sugli accertamenti tecnici o sul calcolo del profitto se la motivazione del giudice di merito è congrua.
  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario che la motivazione contenga elementi sul periculum in mora (il rischio che, aspettando la sentenza definitiva, l'effetto ablativo della confisca venga frustrato), modulati a seconda della natura dei beni.
  • La sussistenza del fumus commissi delicti può essere valutata anche in termini di astratta configurabilità del fatto in una fattispecie di reato, purché il giudice verifichi coerentemente gli elementi indiziari rilevanti per la misura reale.
  • Il divieto previsto dall'art.39 d.lgs.231/2001 (rappresentanza dell'ente da parte del rappresentante legale indagato per reato presupposto) è inderogabile: la nomina di un difensore da parte dell'amministratore indagato può rendere inammissibile il ricorso dell'ente, salvo che l'ente provveda tempestivamente a una diversa e valida costituzione e nomina di un difensore.
  • Le questioni di riclassificazione del fatto (es. frode IVA nel settore carburanti vs emissione di fatture inesistenti vs associazione a delinquere) incidono sulla strategia difensiva ma richiedono adeguata fase istruttoria: in sede cautelare e di legittimità si valuta soprattutto la congruità degli indizi e la corretta applicazione delle norme, non l'accertamento definitivo di responsabilità.
  • Le censure sulla proporzionalità, adeguatezza e gradualità di una misura reale devono, per risultare ammissibili in Cassazione, essere proposte tempestivamente nel corso del procedimento di riesame, altrimenti sono inammissibili.

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