Cassazione Penale, Sentenza n. 35315/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo volto a censurare la concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria; dedotte violazioni dell'art. 163 c.p. e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia applicato il beneficio senza esplicita richiesta della difesa, sostenendo che ciò sia contrario alle finalità di prevenzione speciale e rieducazione e che una pena pecuniaria immediatamente esecutiva sarebbe stata più adeguata (anche rispetto alla più rapida rimozione della iscrizione dal Casellario giudiziale e alle prospettive occupazionali). Inoltre si censura la motivazione come apodittica circa la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per la concessione del beneficio.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Adotta l'orientamento secondo cui l'impugnazione contro la concessione d'ufficio della sospensione condizionale è ammissibile solo se il ricorrente prova un interesse giuridicamente qualificato e concreto correlato alla funzione della sospensione; nel caso concreto tale interesse non sussiste, anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5 d.P.R. 313/2002 che ha reso neutro l'argomento della diversa tenuta della cancellazione nel Casellario. Per tali ragioni la Corte non entra nel merito delle doglianze sulla motivazione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n.110 del 1975, art.4, comma secondo e terzo
Norma incriminatrice relativa al porto ingiustificato di coltello; il Tribunale ha ritenuto integrato il reato e ha riconosciuto la lieve entità del fatto ai sensi del terzo comma
Codice penale, art.163
Prevede la sospensione condizionale della pena; la sentenza considera che la concessione del beneficio determina l'estinzione della pena contravvenzionale in due anni e incide sui termini per la tenuta del Casellario giudiziale
Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma richiamata dal ricorrente per motivare i vizi di legge e di motivazione della sentenza impugnata (violazione di legge e carenza/mancanza di motivazione)
d.P.R. n.313 del 2002, art.5, comma secondo, lett. d)
Norma citata nella giurisprudenza relativa alla cancellazione dal Casellario giudiziale; la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione che impediva la cancellazione nei casi di concessione dei benefici ex art.163, rendendo meno pregnante l'argomento sulla diversa durata dell'iscrizione
Sentenza Corte costituzionale n.287 del 2010
Declaratoria di incostituzionalità richiamata: ha effetto sul regime di cancellazione delle iscrizioni nel Casellario giudiziale con riferimento all'ammenda e ai benefici, rimuovendo la distinzione che aveva motivato in passato interesse all'impugnazione
Codice penale, art.167, comma primo
Norma relativa agli effetti delle condanne e alla loro annotazione nel casellario; la Corte si richiama alla disciplina per valutare l'effettivo pregiudizio derivante dalla iscrizione
Codice di procedura penale, art.616
Consente la condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; applicata nei confronti del ricorrente per non aver escluso la colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria non dà automaticamente diritto all'annullamento in sede di cassazione: l'impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un interesse giuridicamente qualificato e concreto correlato alla funzione della sospensione.
- La declaratoria di incostituzionalità della norma che limitava la cancellazione delle iscrizioni nel Casellario ha ridotto la rilevanza, ai fini dell'interesse a impugnare, della mera prospettazione che la sospensione dilati i tempi di cancellazione rispetto al pagamento immediato dell'ammenda.
- Se il ricorrente non prova un pregiudizio concreto e rilevante (es. effetti negativi effettivi sull'occupazione o su diritti specifici) la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle censure sulla motivazione della decisione di merito.
- La sospensione condizionale può essere, in concreto, più favorevole all'interessato (per contravvenzioni si estingue in due anni), pertanto l'argomentazione che predilige l'esecuzione immediata della pena deve dimostrare la sussistenza di un effettivo danno o interesse giuridico.
- Chi propone ricorso infondato o senza interesse può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
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