Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte Militare d'Appello che aveva assolto l'imputato Terzoli anche con riferimento alla seconda lettera (15 febbraio 2017) perché il fatto non costituirebbe reato. Il Procuratore generale deduceva errata applicazione di legge in ordine all'elemento soggettivo (dolo generico): la Corte territoriale avrebbe invece valutato il contesto e la presunta alterazione percettiva dell'imputato, escludendo la coscienza e volontà di pronunciare parole offensivi nei confronti del superiore. La parte civile denunciava, oltre alla medesima confusione tra dolo generico e dolo specifico, l'omessa considerazione della natura plurioffensiva del reato e vizio di motivazione su più punti (valutazione delle competenze dell'imputato, giudizio sul contegno amministrativo/disciplinare del comandante ecc.).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati con riferimento all'erronea interpretazione di legge della Corte militare d'appello sulla percezione soggettiva del Terzoli; ha però ritenuto applicabile, direttamente e senza rinvio, la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis cod. pen. in relazione alle offese complessivamente valutate. Pertanto la decisione impugnata è stata annullata senza rinvio, con compensazione delle spese sostenute per la prosecuzione dell'azione civile. In sostanza l'errore di diritto della Corte d'appello è stato censurato, ma il giudice di legittimità ha ritenuto che le condizioni per la non punibilità per particolare tenuità del fatto ricorressero e quindi l'imputato non è stato condannato.
Norme richiamate
art. 189 cod. pen. militare di pace (comma 2)
La fattispecie punisce l'insubordinazione con ingiuria verso il superiore; per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico, ossia la cosciente volontà di pronunciare parole o gesti di univoco significato offensivo, senza necessità dell'animus iniuriandi.
art. 131‑bis cod. pen.
Prevede la causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicata dal giudice di legittimità in relazione all'offesa complessiva, ritenuta di modesta intensità alla luce del contesto e delle modalità della vicenda.
art. 81 cod. pen.; art. 190 cod. pen. mil.; art. 47 cod. pen. mil. pace
Norme richiamate nel capo di imputazione per la configurazione delle aggravanti e della continuazione; utilizzate in sede di inquadramento normativo del reato contestato.
Massime di principio
- Nel reato militare di insubordinazione con ingiuria verso il superiore è sufficiente il dolo generico: è richiesta la consapevolezza di usare parole o gesti con chiaro significato offensivo, non l'animus iniuriandi.
- La valutazione del contesto può attenuare la responsabilità, ma non giustifica automaticamente l'esclusione del dolo: lo stress o il fastidio soggettivo non eliminano la coscienza dell'offensività se il testo è lucido e circostanziato.
- Quando il giudice di merito commette errore di diritto sulla sussistenza del dolo, la Corte di legittimità può comunque applicare direttamente una causa estintiva o di non punibilità (es. art. 131‑bis) se i presupposti fattuali risultano provati dagli atti e giustificano tale soluzione, evitando il rinvio.
- La rilevanza della plurioffensività (più azioni offensive commesse con medesimo disegno criminoso) incide sulla valutazione del fatto: aumenta la gravità, ma può essere bilanciata da altre circostanze attenuanti quando la intensità del dolo è modesta.
- In contenziosi di questo tipo è strategico preservare e produrre le prove in originale (testi, invii, quietanze) per dimostrare provenienza e lucidità nella stesura delle missive: la provenienza documentale e l'assenza di contraddizioni rafforzano la valutazione della consapevolezza dell'autore.
- Per chi ricopre ruoli militari, il tono e il linguaggio verso i superiori sono valutati più severamente: espressioni di 'disprezzo' o tono 'arrogante' possono integrare il reato anche se nell'ordinamento comune sarebbero meno rilevanti.
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