Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello contestando, in termini diversi: (i) il difetto di motivazione sulla sussistenza dell'associazione (capo A) e sulla responsabilità per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo B) (Faisal e Fosiyo); (ii) per Fosiyo, la violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione della citazione di appello in lingua a lei nota; (iii) contestazioni sulle aggravanti (numero di immigrati e il fine di profitto) e sulla riconducibilità a Fosiyo di condotte di favoreggiamento in altri Stati europei. Gran parte delle censure erano formulate in termini generici o costituivano valutazioni di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità delle censure e per contenuto di merito non rispondente ai requisiti di motivazione richiesti in cassazione. In particolare: motivi generici privi di indicazione puntuale di errori di fatto o di diritto per Faisal; per Fosiyo, il motivo sulla mancata traduzione è stato ritenuto manifestamente infondato perché la citazione di appello conteneva solo l'avviso d'udienza notificato al difensore; le altre censure erano di merito o generiche e non superavano i limiti del sindacato in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).
Norme richiamate
obbligo di traduzione della citazione di appello in lingua nota all'imputato
La Corte afferma che l'obbligo non opera quando la citazione di appello contiene un mero avviso d'udienza e la contestazione dell'accusa è già stata oggetto di contraddittorio; la notifica al difensore che ha ricevuto la domiciliazione è valida
regole sulla valutazione della prova
La Corte richiama che in cassazione vanno indicate le specifiche violazioni delle regole di valutazione probatoria; censure generiche sulla valutazione della prova non sono ammissibili
art. 12 comma 3, lettera A d.lvo n. 286/1998
circostanza aggravante per numero degli immigrati
La Corte precisa che l'aggravante può essere riferita alla condotta di favoreggiamento della permanenza illegale (e non soltanto all'emigrazione in altro Stato) se la permanenza illegale è stata agevolata e riguarda almeno cinque persone
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186/2000
principio circa l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Richiamata in relazione all'accertamento della possibile esclusione della colpa ai fini dell'esazione della somma alla Cassa delle ammende; qui non sussistono elementi per escludere la colpa
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario indicare errori di fatto o di diritto puntuali e il modo in cui la decisione impugnata li avrebbe commessi; censure 'generiche' sono inammissibili
- Le questioni di merito (valutazione della prova, apprezzamento della partecipazione associativa) non sono sindacabili in sede di legittimità se si limitano a chiedere un nuovo apprezzamento degli elementi probatori senza indicare vizi logico-giuridici specifici
- L'obbligo di traduzione della citazione per l'appello non sussiste quando la citazione è un mero avviso d'udienza e la notifica è stata effettuata al difensore presso il domicilio eletto dall'imputato; in tali casi la violazione è manifestamente infondata
- L'aggravante relativa al numero di immigrati può essere riferita alla condotta di favoreggiamento della permanenza illegale se la permanenza è stata agevolata e riguarda il numero previsto dalla norma; la contestazione deve però dimostrare il collegamento tra la condotta dell'imputato e l'aggregazione numerica
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve: (a) esplicitare i punti della motivazione che si ritengono errati; (b) indicare quali elementi di fatto o diritto sono stati valutati in modo illegittimo; (c) non limitarsi a riproporre censure di merito già rigettate in grado di appello
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