Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2026 del 06/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati nei gradi di merito per interventi edilizi eseguiti su un fondo di loro proprietà nel Comune di Milazzo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico. Secondo la contestazione, sarebbero stati realizzati senza permesso di costruire un vano seminterrato di circa 8,8 mq con cunicolo di aerazione, oltre a opere in conglomerato cementizio e un muro di armacia, uno scivolo in pietra, altri tratti di muro e uno scavo di fondazione con getto di cemento, in assenza del progetto esecutivo, della direzione di un tecnico abilitato e del nulla osta del genio civile, nonché senza titolo paesaggistico. Con la sentenza d'appello è stata confermata la condanna, con sola concessione alla coimputata del beneficio della non menzione. Nel ricorso per cassazione si deduceva: 1) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. sulla ritenuta realizzazione del vano e sulla data di consumazione dei reati edilizi di cui ai capi a) e b), sostenendo che il manufatto fosse preesistente all'acquisto del fondo e che i giudici avessero confuso lavori di manutenzione con nuova realizzazione; 2) ancora vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inconferenti la CIL e l'autorizzazione paesaggistica prodotte, riferite secondo la difesa allo stesso compendio, e per non avere qualificato gli interventi sui muri come opere di manutenzione o comunque di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94-bis d.P.R. 380/2001; 3) per uno dei ricorrenti, violazione degli artt. 133, 163 e 164 c.p. per il diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto ingiustificato perché la precedente condanna del 1988, poi amnistiata, sarebbe stata inutilizzabile ai fini del giudizio prognostico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze riproponevano questioni di merito già esaminate e decise dai giudici di appello, senza evidenziare reali vizi di legittimità. In particolare, ha giudicato congrua e non manifestamente illogica la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva desunto dai rilievi fotografici, dal verbale della polizia locale e dalla presenza di mezzi e materiali da cantiere che i lavori fossero in corso alla data dell'accertamento, sicché non era credibile la tesi della preesistenza del manufatto. Ha inoltre condiviso l'esclusione di rilevanza della CIL e dell'autorizzazione paesaggistica, perché riferite a un diverso immobile catastalmente individuato, e ha ritenuto corretta la non applicazione dell'art. 94-bis d.P.R. 380/2001, trattandosi di opere non qualificabili come interventi di minore o priva rilevanza. Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, ha reputato immune da censure la prognosi negativa formulata dai giudici di merito sulla base del precedente del 1988, richiamando l'orientamento secondo cui l'amnistia non elimina gli effetti penali della condanna ai fini della reiterazione del beneficio. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica
concorso di persone nei reati contestati
art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
sanziona gli interventi edilizi eseguiti in assenza del permesso di costruire in area vincolata
artt. 64 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001
prescrizioni tecniche per le costruzioni in zona sismica
artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001
disciplina degli adempimenti e dei controlli per le opere in zona sismica
art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001
gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza non ricorrevano nel caso concreto, in ragione dell'entità e tipologia delle opere realizzate
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004
illecito paesaggistico per opere eseguite in area sottoposta a vincolo senza la prescritta autorizzazione
richiamato nel motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena
presupposti della sospensione condizionale della pena
la reiterazione del beneficio è teoricamente possibile solo se sussistono i relativi presupposti, compresa una prognosi favorevole; il precedente penale amnistiato può comunque incidere sulla valutazione prognostica
in caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una nuova e alternativa lettura del compendio probatorio, se la decisione di merito ha dato conto in modo congruo e non manifestamente illogico degli elementi valorizzati.
- La data di consumazione di un abuso edilizio può essere desunta, in via logica, da indici fattuali come la presenza di mezzi d'opera, materiali da cantiere, lavori in corso e tracce di recente esecuzione, anche in assenza degli operai al momento dell'accesso.
- La documentazione autorizzativa prodotta dalla difesa può essere ritenuta irrilevante se riferita a un immobile diverso, quando la contestazione concerne un distinto bene catastalmente individuato.
- Gli interventi edilizi in zona sismica non possono essere sottratti agli obblighi previsti dal d.P.R. 380/2001 quando, per entità e tipologia, non siano riconducibili a opere di minore o di priva rilevanza ai sensi dell'art. 94-bis.
- Ai fini della sospensione condizionale della pena, la valutazione del giudice deve comprendere una prognosi concreta di futura astensione dal reato; la sola astratta ricorrenza dei limiti di legge non basta se la prognosi è negativa.
- Un precedente penale, anche se amnistiato, può conservare effetti ai fini del giudizio sulla concedibilità reiterata della sospensione condizionale della pena.
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