Sentenza n. 17/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1272 del 2024: del diniego di condono edilizio pratica n. 3 – Condono Edilizio Legge n. 724/94, notificato alla società ricorrente in data 16.10.2024 dal Comune di Misano Adriatico - Settore Urbanistica Edilizia Privata. quanto al ricorso n. 498 del 2025: dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 36 del 31.03.2025, a firma della Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata, delle opere di cui all’istanza di condono edilizio Legge n. 724/94 presentata in data 26.09.1994 al prot. n. 17112 Pratica n. 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo al mutamento di destinazione d'uso da centro sportivo ricreativo a residenziale e conseguente ordinanza di demolizione e rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con due ricorsi riuniti, il diniego del condono edilizio presentato nel 1994 per il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile e la successiva ordinanza di demolizione. Con riferimento al diniego, ha dedotto la formazione del silenzio-assenso per il decorso di circa trent'anni dalla domanda, sostenendo la completezza della documentazione e la violazione del legittimo affidamento; ha inoltre invocato il decreto-legge n. 69/2024, cd. Salva Casa, ritenendo liberalizzato il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale. La società ha contestato anche il difetto di legittimazione della socia che aveva presentato l'istanza, sostenendo che, nelle società di persone, ciascun socio amministratore avrebbe la rappresentanza disgiunta. Quanto all'ordinanza di demolizione, ha dedotto che le opere fossero assistite da concessione edilizia del 1993 e che il provvedimento fosse illegittimo in via derivata per i vizi del diniego di condono. Il Comune ha sostenuto la violazione della convenzione urbanistica del 1980, che imponeva la realizzazione di un centro sportivo con abitazione del custode, la mancata formazione del silenzio-assenso per incompletezza della documentazione e per difetto di legittimazione della richiedente, nonché l'inapplicabilità retroattiva del decreto-legge n. 69/2024. Il Collegio ha inoltre rilevato la tardività della documentazione depositata dalla ricorrente e ne ha disposto lo stralcio.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha disposto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente rispetto ai termini dell'art. 73 c.p.a. Nel merito, ha respinto entrambi i ricorsi. Quanto al diniego di condono, ha escluso la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 39 della legge n. 724/1994, rilevando che esso presuppone il deposito della documentazione necessaria, il pagamento integrale dell'oblazione, la dimostrazione dei requisiti oggettivi e la legittimazione soggettiva del richiedente. La socia che aveva presentato l'istanza non aveva dimostrato né nel procedimento né in giudizio la propria qualità di socia amministratrice, mentre dalla visura camerale risultava quale legale rappresentante un altro soggetto; mancava quindi il consenso del legale rappresentante della società proprietaria. Il Collegio ha aggiunto che, anche riconoscendo in via ipotetica la legittimazione, il silenzio-assenso non si sarebbe formato per l'assenza dei presupposti sostanziali della sanatoria, in ragione del contrasto con la destinazione urbanistica e con la convenzione di lottizzazione. La realizzazione di un immobile residenziale in luogo del centro sportivo previsto dalla convenzione costituiva un mutamento di destinazione urbanisticamente rilevante, non un mero cambio d'uso senza opere. L'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione previsto dalla convenzione aveva natura propter rem e gravava anche sull'attuale richiedente del titolo edilizio. Il decreto-legge n. 69/2024 non era applicabile retroattivamente a un'istanza presentata nel 1994. Quanto all'ordinanza di demolizione, il TAR l'ha ritenuta atto vincolato e dovuto, una volta esclusa la sanatoria e accertata l'abusività delle opere; le censure proposte riguardavano esclusivamente il diniego di condono e non vizi autonomi dell'ordinanza. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Consente la riunione di ricorsi connessi per oggetto e soggetti; il TAR ha riunito i due ricorsi relativi al diniego di condono e alla conseguente demolizione.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche ... fino a venti giorni liberi
Il termine per il deposito dei documenti è perentorio; la documentazione depositata dalla ricorrente oltre il termine è stata stralciata.
Il diniego di condono era stato preceduto dal preavviso di rigetto previsto dalla disposizione.
Il silenzio-assenso sul condono edilizio si forma soltanto se sono depositati tutti i documenti richiesti, sono integralmente pagate le somme dovute e risultano dimostrati i requisiti oggettivi e soggettivi della sanatoria.
Nelle società in nome collettivo la rappresentanza spetta, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, ai soci secondo il regime previsto dalla legge; tuttavia, nel caso concreto, la richiedente non ha provato di essere socia amministratrice legittimata a rappresentare la società.
La domanda di sanatoria può essere presentata dai soggetti legittimati a chiedere il permesso di costruire e, secondo il richiamo operato dalla sentenza, anche da altri interessati purché risulti il consenso univoco del proprietario.
Il mutamento di destinazione d'uso che incide sulla destinazione urbanistica dell'area è urbanisticamente rilevante e non può essere considerato un mero cambio d'uso privo di effetti sulla pianificazione.
art. 23-ter, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
La disposizione invocata dalla ricorrente non è stata ritenuta applicabile retroattivamente a una domanda di condono presentata prima della sua entrata in vigore.
Non espressamente citato nel testo; l'ordinanza di demolizione è stata qualificata come conseguenza vincolata dell'accertata abusività delle opere.
Le modifiche sui mutamenti di destinazione d'uso non hanno efficacia retroattiva rispetto a istanze di condono presentate prima dell'entrata in vigore del decreto.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso sul condono edilizio si forma soltanto quando l'istanza è completa sotto il profilo documentale, sono state integralmente versate le somme dovute e risultano dimostrati sia i requisiti oggettivi dell'abuso sia la legittimazione soggettiva del richiedente; il mero decorso del tempo non è sufficiente.
- La domanda di condono presentata da un soggetto diverso dal proprietario o dal legale rappresentante dell'ente proprietario richiede la prova della legittimazione a rappresentare il titolare del bene oppure del suo consenso univoco; in mancanza, non si perfeziona il silenzio-assenso.
- Il mutamento da una destinazione funzionale prevista da una convenzione urbanistica a una destinazione residenziale può costituire una trasformazione urbanisticamente rilevante, da valutare nel contesto della destinazione dell'area e non come semplice cambio d'uso senza opere.
- Gli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione assunti mediante convenzione urbanistica hanno natura propter rem e possono gravare anche sui successivi proprietari o sui soggetti che richiedono il titolo edilizio.
- Le disposizioni sopravvenute in materia di mutamento di destinazione d'uso introdotte dal decreto-legge n. 69/2024 non si applicano retroattivamente alle domande di condono presentate prima della loro entrata in vigore.
- Una volta esclusa la sanatoria e accertata l'abusività dell'intervento, l'ordinanza di demolizione ha natura vincolata; le doglianze relative esclusivamente al diniego di condono non costituiscono vizi autonomi dell'ordinanza e non possono determinarne l'annullamento in via derivata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →