Cassazione Civile, Ordinanza n. 14897/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di mobilità volontaria indetta da un comune per la copertura di posti dirigenziali. Un dirigente comunale aveva curato atti preliminari della procedura, tra cui la redazione e la pubblicazione del bando, e in seguito aveva presentato domanda di partecipazione, vincendo poi la selezione. Un altro candidato ha agito per ottenere, in via principale, il riconoscimento del diritto all’assunzione e, in via risarcitoria, il ristoro del danno per la mancata tempestiva assunzione, sostenendo che la partecipazione del dirigente alla selezione integrasse conflitto di interessi e violazione dell’obbligo di astensione previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal principio di imparzialità ex art. 97 Cost. La Corte d’appello aveva però escluso l’interesse sulla domanda di assunzione per intervenuta quiescenza del ricorrente e aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendo che il comportamento del dirigente fosse limitato ad atti preliminari e doverosi, privi di discrezionalità, e che egli si fosse poi astenuto dalle fasi successive; inoltre, la Giunta comunale aveva approvato gli atti assunti. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2 e 6 del DPCM 28 novembre 2000 e dell’art. 97 Cost., per avere il dirigente partecipato alla procedura da lui stesso avviata; 2) omesso esame/erronea valutazione del fatto decisivo, contestando che la redazione del bando fosse un atto meramente esecutivo privo di incidenza sulla selezione; 3) motivazione incongrua e violazione del principio di separazione tra politica e gestione, assumendo che la delibera di Giunta non potesse sanare l’illegittimità originaria della condotta del dirigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito e degli atti amministrativi già esaminati nei gradi di merito, senza specifica critica in diritto alla sentenza impugnata e senza integrale trascrizione dei documenti richiamati, in violazione del principio di specificità e dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il contributo del dirigente era stato solo preliminare, secondo uno schema tipico e uguale per tutti gli avvisi, senza inserimento di clausole favorevoli alla propria partecipazione, sicché non era configurabile una responsabilità risarcitoria. La ricorso è quindi stato respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l’interesse ad agire richiede un’utilità concreta e attuale; la Corte d’appello aveva escluso l’interesse alla domanda di assunzione per sopravvenuta quiescenza del ricorrente.
art. 97 Cost.
richiama il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, posto a fondamento dell’obbligo di astensione nei casi di possibile conflitto di interessi.
art. 2 DPCM 28 novembre 2000
il dipendente pubblico deve mantenere indipendenza ed evitare situazioni anche solo apparenti di conflitto di interessi.
art. 6 DPCM 28 novembre 2000
il dipendente deve astenersi dal partecipare ad attività o decisioni che possano coinvolgere propri interessi.
richiamato come conferma della disciplina sull’obbligo di astensione e sull’imparzialità dei dipendenti pubblici.
art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001
indicato come base della procedura di mobilità volontaria indetta dal comune.
il ricorso per cassazione deve contenere specifica indicazione e trascrizione dei documenti rilevanti; la mancata riproduzione integrale degli atti amministrativi determina inammissibilità delle censure che su di essi si fondano.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione che investono delibere, bandi o altri atti amministrativi, è necessario trascrivere o comunque riportare in modo specifico il contenuto degli atti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione, salvo che si deduca un vero vizio di legittimità nei limiti consentiti dal ricorso.
- L’obbligo di astensione del dipendente pubblico opera come presidio dell’imparzialità e può rilevare anche rispetto a situazioni di conflitto solo potenziale; tuttavia, la sua violazione va accertata in concreto, valutando poteri e incidenza effettiva del soggetto nella procedura.
- Per configurare responsabilità risarcitoria in relazione a una procedura di selezione o mobilità non basta allegare un profilo di inopportunità etica: occorre dimostrare un concreto nesso causale tra la condotta illegittima e il pregiudizio lamentato, oltre alla effettiva incidenza della condotta sulla procedura.
- La partecipazione di un soggetto alla sola fase preliminare e vincolata di predisposizione di atti standardizzati non è di per sé sufficiente a fondare l’illegittimità della sua successiva partecipazione alla procedura, se non risulta che abbia inciso sulla lex specialis o sulle valutazioni selettive successive.
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