Sentenza del 22/07/2021 n. 20962 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione tributaria regionale (CTR) aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della P. s.n.c. e, conseguentemente, gli avvisi relativi ai redditi di partecipazione imputati ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR, ritenendo che la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese prima dell'accertamento e che ciò avesse estinto la capacità processuale della società. La CTR aveva stabilito che i creditori potevano rivalersi sui soci solo se e nella misura in cui questi avessero effettivamente percepito le somme derivanti dalla liquidazione (con onere probatorio a carico dell'Ufficio). L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo, in sintesi, che la cancellazione non esclude la responsabilità illimitata e solidale dei soci nelle società di persone e che la CTR non avrebbe dovuto annullare gli avvisi senza verificare il fondamento della pretesa tributaria societaria e la relativa imputazione ai soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei termini indicati: ha cassato la sentenza della CTR, dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dalla P. s.n.c. (essendo la società estinta prima della notificazione dell'avviso e quindi priva di capacità processuale) e ha cassato con rinvio la parte della decisione riguardante la posizione dei soci, rimettendo la controversia alla CTR della Liguria in diversa composizione perché riesamini la posizione dei soci alla luce dei principi di diritto indicati. La Corte ha inoltre precisato che, posto che la società di persone era stata cancellata prima dell'accertamento, l'avviso societario doveva essere notificato ai soci come successori sui generis e che la CTR non poteva semplicemente annullare gli avvisi nei confronti dei soci senza verificare la sussistenza della pretesa tributaria originaria.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Regola i termini per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte ha ritenuto la tardività un vizio relativo sanabile con acquiescenza delle parti.
Richiamato come norma che consente la sanatoria delle nullità relative per acquiescenza delle parti.
art. 70 c.p.c. e art. 76 ord. giud.
Sottolineano l'obbligatorietà dell'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche dinanzi alla Corte; l'obbligo è a tutela dell'interesse pubblico e la mancata tempestività riguarda il diritto di difesa delle parti.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta estinzione della società; la giurisprudenza ha esteso l'effetto anche alle società di persone, con conseguente perdita della capacità processuale dell'ente estinto.
Richiamato nei motivi di cassazione in tema di responsabilità dei soci nelle società di persone (principio della responsabilità illimitata), quale riferimento normativo al problema della successione nei debiti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)
Principio di trasparenza: i redditi della società di persone sono imputati ai soci indipendentemente dalla percezione; tale imputazione radica la qualità di successore dei soci e la loro legittimazione attiva e passiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Richiamato in relazione alla disciplina degli accertamenti tributari; la CTR non doveva annullare gli avvisi senza verificare il fondamento dell'accertamento societario.
Richiama la possibilità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando sussiste un vizio insanabile del processo (es. inesistenza del ricorrente).
Riferimento alla cancellazione della cancellazione e alla prova della continuazione dell'operatività sociale; la Corte ricorda che per superare l'effetto estintivo occorre prova della continuazione operativa dopo cancellazione.
art. 360 c.p.c. e art. 112 c.p.c.
Articoli citati nei motivi di ricorso per violazione di legge e eccesso di potere giudiziale; la Corte ha valutato la correttezza dell'applicazione delle norme proceduralmente dedotte dalle parti.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, se anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento e all'instaurazione del giudizio, estingue la capacità processuale dell'ente: l'azione promossa dalla società estinta è inammissibile.
- Per le società di persone, l'estinzione formale non esonera i soci: essi sono successori 'sui generis' e rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, ivi comprese quelle tributarie; pertanto gli avvisi devono poter essere validamente contestati anche nei confronti dei soci.
- Se un avviso é stato notificato agli ex soci (successori), la controversia su di esso non può essere decisa limitatamente alla società estinta; bisogna verificare il fondamento sostanziale dell'accertamento societario e la conseguente imputazione ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR.
- Un ricorso introduttivo proposto da una società già estinta al momento della notifica è inammissibile e la relativa nullità è insanabile; ciò impone la declaratoria di inammissibilità senza ulteriori valutazioni di merito sull'atto impositivo emesso a carico dell'ente inesistente.
- Il giudice non può annullare gli avvisi notificati ai soci solo sulla base della cancellazione societaria: deve accertare la sussistenza della pretesa tributaria originaria e la posizione dei soci; in caso di errori procedurali o di valutazione, la decisione può essere cassata e rimessa al giudice d'appello per nuovo esame.
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