Sentenza del 22/07/2021 n. 3704 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irap - diniego rimborso - Professionista - Autonoma organizzazione - Collaboratori e strumentazioni - Incremento potenziale della produttività del solo lavoro personale - Valutazione - L'imposta è legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso IRAP: si discute se l'attività del professionista rientri o meno nell'esenzione dall'IRAP prevista per il lavoro autonomo organizzato solo con mezzi minimi. L'amministrazione ha negato il rimborso ritenendo che la presenza di collaboratori, procuratori e beni strumentali costituisca un'organizzazione autonoma soggetta a IRAP.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittima l'imposizione IRAP. Ha chiarito che lo svolgimento di una libera professione è fuori campo IRAP solo se il professionista opera con mezzi materiali minimi e senza dipendenti, collaboratori o significativi beni strumentali. Quando esiste una struttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista, tale surplus organizzativo determina un incremento potenziale di produttività (quid pluris) rispetto alla sola produttività del lavoro personale e quindi è imponibile ai fini IRAP. La decisione si fonda sull'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 e su consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Norme richiamate
d.lgs. 15.12.1997 n. 446
L'art. 2 delimita l'ambito soggettivo dell'IRAP: la tassa colpisce il valore della produzione netta realizzata dalle attività produttive caratterizzate da una struttura organizzativa autonoma; il lavoro autonomo è escluso solo se svolto con mezzi minimi e senza organizzazione di persone e strumenti.
Cass. n. 3678/2007
Conferma che la presenza di collaboratori e strutture organizzative può integrare l'elemento soggettivo necessario per l'assoggettamento a IRAP.
Cass. n. 22695/2016
Ribadisce il criterio della "organizzazione autonoma" come discrimine per l'IRAP nelle libere professioni.
Cass. n. 18749/2014
Sostiene l'inderogabilità della verifica concreta degli elementi organizzativi (collaboratori, beni strumentali, ecc.) per valutare la soggettività IRAP.
CTR Lombardia - sez. 214 - n. 68/14
Decisione di merito che applica i principi di autonomia organizzativa per l'accertamento dell'IRAP nei confronti di professionisti.
Cass. SSUU n. 12111/09
Massima della Corte a sezioni unite sul criterio distintivo tra lavoro personale e attività con struttura organizzata rilevante ai fini IRAP.
Cass. SSUU n. 9451/2016
Ulteriore precisazione dalle sezioni unite sulla nozione di "organizzazione" rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Cass. Ord. n. 3865 del 15.2.2021
Ordinanza che conferma l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato in tema di IRAP e professionisti.
Massime di principio
- La libera professione è esente da IRAP solo se svolta con mezzi materiali minimi e senza dipendenti, collaboratori o beni strumentali significativi.
- La presenza anche di collaboratori, procuratori o organi amministrativi che aumentano la capacità produttiva rispetto al solo lavoro personale può far scattare l'IRAP.
- Per valutare l'assoggettamento è necessaria una valutazione concreta e fattuale degli elementi organizzativi: tipo e numero di collaboratori, continuità dell'impiego, strumenti e immobili utilizzati, delega di funzioni e attività di segreteria/gestione.
- Non è decisivo soltanto il titolo formale (es. contratto di collaborazione): rilevano la sostanza e l'effetto organizzativo sulla produttività del professionista.
- Per limitare il rischio IRAP, il professionista che vuole mantenere l'esenzione dovrebbe documentare l'assenza di struttura organizzativa (assenza di dipendenti stabili, utilizzo di mezzi minimi, collaborazione occasionale/estemporanea) e adottare assetti contrattuali coerenti con la prevalenza del lavoro personale.
- In caso di contestazione, utili i documenti che dimostrino la natura esclusivamente personale dell'attività (orari, fatturazione, assenza di costi per personale stabile, nulla o minima dotazione strumentale).
- Se si è già subita la pretesa IRAP, la giurisprudenza è orientata a favore dell'Amministrazione quando sussistono elementi organizzativi: valutare la possibilità di ricorso solo se si possono contestare concretamente e provare l'assenza di tali elementi.
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