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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 3704 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irap - diniego rimborso - Professionista - Autonoma organizzazione - Collaboratori e strumentazioni - Incremento potenziale della produttività del solo lavoro personale - Valutazione - L'imposta è legittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso IRAP: si discute se l'attività del professionista rientri o meno nell'esenzione dall'IRAP prevista per il lavoro autonomo organizzato solo con mezzi minimi. L'amministrazione ha negato il rimborso ritenendo che la presenza di collaboratori, procuratori e beni strumentali costituisca un'organizzazione autonoma soggetta a IRAP.

La decisione

Il giudice ha ritenuto legittima l'imposizione IRAP. Ha chiarito che lo svolgimento di una libera professione è fuori campo IRAP solo se il professionista opera con mezzi materiali minimi e senza dipendenti, collaboratori o significativi beni strumentali. Quando esiste una struttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista, tale surplus organizzativo determina un incremento potenziale di produttività (quid pluris) rispetto alla sola produttività del lavoro personale e quindi è imponibile ai fini IRAP. La decisione si fonda sull'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 e su consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15.12.1997 n. 446

    L'art. 2 delimita l'ambito soggettivo dell'IRAP: la tassa colpisce il valore della produzione netta realizzata dalle attività produttive caratterizzate da una struttura organizzativa autonoma; il lavoro autonomo è escluso solo se svolto con mezzi minimi e senza organizzazione di persone e strumenti.

  • Cass. n. 3678/2007

    Conferma che la presenza di collaboratori e strutture organizzative può integrare l'elemento soggettivo necessario per l'assoggettamento a IRAP.

  • Cass. n. 22695/2016

    Ribadisce il criterio della "organizzazione autonoma" come discrimine per l'IRAP nelle libere professioni.

  • Cass. n. 18749/2014

    Sostiene l'inderogabilità della verifica concreta degli elementi organizzativi (collaboratori, beni strumentali, ecc.) per valutare la soggettività IRAP.

  • CTR Lombardia - sez. 214 - n. 68/14

    Decisione di merito che applica i principi di autonomia organizzativa per l'accertamento dell'IRAP nei confronti di professionisti.

  • Cass. SSUU n. 12111/09

    Massima della Corte a sezioni unite sul criterio distintivo tra lavoro personale e attività con struttura organizzata rilevante ai fini IRAP.

  • Cass. SSUU n. 9451/2016

    Ulteriore precisazione dalle sezioni unite sulla nozione di "organizzazione" rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  • Cass. Ord. n. 3865 del 15.2.2021

    Ordinanza che conferma l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato in tema di IRAP e professionisti.

Massime di principio

  • La libera professione è esente da IRAP solo se svolta con mezzi materiali minimi e senza dipendenti, collaboratori o beni strumentali significativi.
  • La presenza anche di collaboratori, procuratori o organi amministrativi che aumentano la capacità produttiva rispetto al solo lavoro personale può far scattare l'IRAP.
  • Per valutare l'assoggettamento è necessaria una valutazione concreta e fattuale degli elementi organizzativi: tipo e numero di collaboratori, continuità dell'impiego, strumenti e immobili utilizzati, delega di funzioni e attività di segreteria/gestione.
  • Non è decisivo soltanto il titolo formale (es. contratto di collaborazione): rilevano la sostanza e l'effetto organizzativo sulla produttività del professionista.
  • Per limitare il rischio IRAP, il professionista che vuole mantenere l'esenzione dovrebbe documentare l'assenza di struttura organizzativa (assenza di dipendenti stabili, utilizzo di mezzi minimi, collaborazione occasionale/estemporanea) e adottare assetti contrattuali coerenti con la prevalenza del lavoro personale.
  • In caso di contestazione, utili i documenti che dimostrino la natura esclusivamente personale dell'attività (orari, fatturazione, assenza di costi per personale stabile, nulla o minima dotazione strumentale).
  • Se si è già subita la pretesa IRAP, la giurisprudenza è orientata a favore dell'Amministrazione quando sussistono elementi organizzativi: valutare la possibilità di ricorso solo se si possono contestare concretamente e provare l'assenza di tali elementi.

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