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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 3702 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, Sez II - Sentenza n. 3702/2021, depositata il 27/07/21 Pres. Liotta, Rel. Giorgianni. Accertamento - Imposte dirette - Importazioni da altri Stati - Omessa dichiarazione dei redditi- Accertamento AE - Decadenza - Termine triennale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per imposte dirette e indirette notificato dall'Agenzia delle Entrate in relazione a importazioni di fiori da altri Stati; il ricorrente deduceva la decadenza dell'azione erariale sostenendo che l'avviso era stato notificato oltre il termine triennale previsto per la comunicazione dell'importo dei dazi doganali (richiamando il termine previsto dal codice doganale comunitario)

La decisione

La Commissione ha ritenuto che l'avviso di accertamento non fosse tardivo: il termine triennale previsto dall'art. 221.3 del Reg. n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) riguarda esclusivamente la procedura di comunicazione/accertamento dei dazi doganali e non si estende alle distinte procedure di accertamento delle imposte dirette e indirette. Per le imposte dirette e l'IVA si applicano invece i termini di decadenza previsti dagli artt. 43 d.P.R. n.600/73 e 57 d.P.R. n.633/72. Di conseguenza l'avviso dell'Agenzia delle Entrate è valido e non è stato dichiarato decaduto

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n.600/73

    Individua il regime temporale (termine di decadenza) applicabile agli accertamenti relativi alle imposte dirette; tale termine è quello rilevante per valutare la tempestività degli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria per le imposte dirette

  • art. 57 d.P.R. n.633/72

    Stabilisce il termine di decadenza e le regole procedurali per gli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; pertanto gli avvisi relativi all'IVA seguono questo regime e non il termine previsto dal codice doganale

  • art. 221.3 del Reg. n. 2913/92 (Codice doganale comunitario - CDC)

    Disciplina il termine triennale per la comunicazione/accertamento degli importi dei dazi doganali; la Corte territoriale ha interpretato tale disposizione come limitata alla procedura doganale, senza efficacia estensiva a procedimenti fiscali diversi (imposte dirette e IVA)

Massime di principio

  • I termini di decadenza previsti nel codice doganale si riferiscono esclusivamente alla procedura di constatazione e comunicazione dei dazi doganali e non estendono automaticamente la loro efficacia a procedimenti fiscali diversi.
  • Per stabilire se un avviso di accertamento è tempestivo occorre verificare la natura dell'imposta contestata: per imposte dirette e IVA vanno applicati rispettivamente i termini stabiliti dal d.P.R. n.600/73 e dal d.P.R. n.633/72, non i termini doganali.
  • In contestazioni relative a importazioni è fondamentale distinguere tra profili doganali (dazi) e profili fiscali (IVA, imposte dirette): ciascun profilo può avere termini e regole procedurali autonomi.
  • Il contribuente che voglia contestare la tardività di un avviso deve indicare e dimostrare l'applicabilità del termine invocato alla specifica procedura che ha dato luogo all'accertamento; non è sufficiente richiamare termini di una procedura diversa se l'accertamento è stato svolto secondo la normativa tributaria.
  • In presenza di omissione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento fiscale nei termini propri previsti dalla normativa tributaria anche se la contestazione si riferisce a operazioni di importazione soggette a dogana.

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