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Sentenza

Sentenza del 22/07/2021 n. 20955 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per l'anno 2006 l'Agenzia notificò un avviso di accertamento sostitutivo che fu impugnato da società e liquidatore perché emesso in violazione della L. n. 212/2000, art. 12, comma 7 (termine dilatorio di 60 giorni). L'Amministrazione, dopo aver annullato il primo atto in autotutela per essere stato emesso ante tempus, notificò un secondo avviso. La CTP annullò il secondo avviso; la CTR Campania confermò ritenendo che la rimozione dell'atto illegittimo producesse la necessità di una nuova decorrenza del termine dilatorio di 60 giorni (ossia il termine ricomincierebbe ex novo dalla rimozione). L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo che, se l'avviso è stato annullato in autotutela perché emesso ante tempus, la rinnovazione resta soggetta al solo termine originario decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, e non può decorrere un nuovo termine dalla rimozione dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo errato l'orientamento della CTR. Ha stabilito che l'annullamento dell'atto in autotutela non determina la rinnovazione di un nuovo termine dilatorio di 60 giorni: il termine resta quello originario decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Stabilisce il termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni; la Corte interpreta che tale termine non si interrompe né si rinnova in conseguenza dell'annullamento dell'atto impositivo in autotutela.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis (conv. L. n. 176/2020)

    termine per deposito delle conclusioni del Procuratore generale: 'quindicesimo giorno precedente l'udienza'

    La tempestività delle conclusioni del Procuratore generale tutela il diritto di difesa delle parti; la tardività costituisce nullità relativa che va eccepita dalle parti e può essere sanata per acquiescenza (art. 157 c.p.c.).

  • Codice di procedura civile, art. 157 c.p.c.

    Regola la sanatoria per acquiescenza delle nullità relative; applicata per dichiarare sanata la tardività delle conclusioni del Procuratore generale in mancanza di eccezione.

  • Codice di procedura civile, art. 70 c.p.c. e art. 76 ord. giud.

    art. 70 c.p.c.; art. 76 ord. giud.

    L'intervento del Procuratore generale nelle udienze pubbliche davanti alla Corte è obbligatorio a tutela dell'interesse pubblico; la mancata tempestività è però questione da sollevare dalle parti.

  • D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, comma 1 (conv. L. n. 656/1994)

    Riconosce il potere di autotutela dell'Amministrazione (annullamento/revoca d'ufficio) con effetti retroattivi; la Cassazione tuttavia precisa che l'annullamento in autotutela non sospende né rinnova il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7.

  • Giurisprudenza di Cassazione richiamata

    Cass. n. 21820/17; Cass. n. 33501/18; Cass. n. 25055/19; Corte Cost. n. 181/17

    Confermano l'orientamento secondo cui, se un avviso è annullato in autotutela per emissione ante tempus, la rinnovazione dell'avviso è soggetta al termine originario decorrente dalla chiusura delle operazioni e non a un nuovo termine decorrente dalla rimozione dell'atto.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e non si rinnova in seguito all'annullamento dell'atto impositivo in autotutela.
  • L'annullamento in autotutela ha effetto retroattivo sull'atto annullato ma non altera la decorrenza dei termini previsti dalla norma che tutela il contraddittorio con il contribuente, salvo diversa previsione legislativa.
  • Per impedire la rinnovazione dell'accertamento da parte dell'Amministrazione occorre un giudicato sul merito dell'accertamento sotteso; la sola autotutela che elimina l'atto non produce tale effetto.
  • La tardività degli atti del Pubblico Ministero/Coprocuratore generale davanti alla Cassazione costituisce nullità relativa: deve essere eccepita dalle parti o si intende sanata per acquiescenza (art. 157 c.p.c.).
  • Nelle controversie tributarie l'Amministrazione deve valutare il calendario dei termini procedurali quando esercita l'autotutela per evitare che nuovi atti vengano impugnati per inosservanza del termine dilatorio.

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