Sentenza del 22/07/2021 n. 907 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Giudicato esterno - Condizioni - Passaggio in giudicato - Onere della prova - A carico della parte che invoca l'autorità di giudicato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI 2015 per "omesso/parziale pagamento" relativo a rifiuti prodotti dalla società; questioni principali: (1) invocazione del giudicato esterno derivante da precedenti sentenze CTP Arezzo nn. 68 e 69/2016 (anni 2013-2014) e (2) merito sulla soggettività passiva alla TARI e sulla possibilità di esenzione in quanto la società sosteneva di smaltire in proprio rifiuti speciali (rifiuti di imballaggio) tramite navettaggio a Monza e successivo conferimento ad imprese specializzate.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato gli appelli proposti dal Comune di Arezzo. Ha ritenuto che la società appellata non abbia fornito la prova prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. del passaggio in giudicato delle sentenze nn. 68 e 69/2016, per cui non poteva essere valorizzato il giudicato esterno sulla sola base delle copie depositate. Tuttavia, sul merito il giudice ha accertato che la società ha dimostrato lo smaltimento in proprio dei rifiuti di imballaggio (navettaggio e successivo conferimento ad imprese autorizzate a Monza) e che tali rifiuti sono speciali non assimilabili agli urbani; quindi la TARI non era dovuta (esenzione). Sono state condannate le parti appellanti alle spese del grado per euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato il principio di non contestazione: fatti non contestati possono essere assunti come acquisiti; i giudici di prime cure hanno fatto riferimento al principio in tema di giudicato esterno e non contestazione degli elementi fattuali.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Stabilisce la necessità che il segretario certifichi, in calce alla copia della sentenza o alla relazione di notificazione, l'assenza di impugnazione nei termini; la Corte richiede la produzione di copia della sentenza munita di tale attestazione per provare il passaggio in giudicato quando si invoca il giudicato esterno.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, c. 2
Applicazione per analogia della disciplina processuale civile (art. 124 disp. att. c.p.c.) al processo tributario per la certificazione del passaggio in giudicato.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, c. 3
Richiamato in relazione alla trasmissione del fascicolo e alla non-equipollenza di attestazioni alternative rispetto alla certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
L. n. 147/2013, art. 1, c. 649
Norma richiamata in relazione al trattamento fiscale delle superfici ove si producono scarti da imballaggio terziario e all'esenzione dalla TARI per rifiuti speciali smaltiti in proprio.
Cass. SS.UU. sent. n. 4909/2016
Principio consolidato secondo cui il giudicato esterno può precludere l'esame di questioni comuni tra giudizi, purché vi sia certezza della formazione del giudicato (prove richieste per il passaggio in giudicato).
Cass. Civ. n. 3629/2019
Conferma che non è sufficiente una semplice attestazione della Commissione tributaria su mancata richiesta di trasmissione del fascicolo: serve la certificazione del segretario ex art. 124 disp. att. c.p.c. sulla mancata impugnazione nei termini.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è efficace anche in controversie successive tra le stesse parti quando riguarda lo stesso rapporto giuridico e la stessa questione di diritto; tuttavia la parte che ne vuole far valere l'autorità deve provare il passaggio in giudicato mediante la copia della sentenza munita della certificazione di cancelleria prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.
- Nel processo tributario si applica per analogia la certificazione del passaggio in giudicato prevista dal rito civile: depositare solo copia della sentenza senza la relativa attestazione di cancelleria non è sufficiente a dimostrare la definitività.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma la certezza della sua formazione resta onere di chi lo invoca; senza quella prova il giudice può riesaminare le questioni già trattate.
- Sulla TARI: i regolamenti comunali e la normativa distinguono rifiuti urbani/assimilati e rifiuti speciali. I rifiuti speciali (es. imballaggi terziari) non assimilabili agli urbani esentano dalla TARI se l'operatore produce e smaltisce in proprio, purché ciò sia documentato.
- La semplice dimostrazione del trasporto (navettaggio) non è di per sé sufficiente a provare lo smaltimento; è necessario documentare la presa in carico e il trattamento da parte di imprese autorizzate (formulari/bolle, contratti con gestori, ricevute di smaltimento, dichiarazioni comunali).
- In conflitto tra applicazione di una riduzione regolamentare e l'esenzione prevista per rifiuti speciali smaltiti in proprio, prevale l'accertamento dei requisiti sostanziali dell'esenzione: se sussistono, non è dovuta solo una riduzione ma l'esonero dal tributo.
- Prassi consigliata: chi intende invocare giudicati esterni deve produrre in giudizio copia della sentenza completa della certificazione di passaggio in giudicato; chi contesta l'obbligo tributario deve documentare compiutamente il circuito di produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti per ottenere l'esenzione.
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