Sentenza del 22/07/2021 n. 902 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu - Rilevazione delle superfici - Procedimento - Mancato preavviso di cinque giorni - Vizio dell'avviso di accertamento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento TIA relativi ai periodi d'imposta 2011 e 2013. Le censure principali erano: illegittima rilevazione delle superfici per mancato preavviso di 5 giorni previsto dal regolamento comunale; mancato riconoscimento della dichiarazione di variazione delle superfici (art. 28 Regolamento Comunale TIA); e illegittima tassazione di superfici per produzione di rifiuti speciali (richiesta di esenzione/agevolazione). In sede di prime cure la CTP aveva però riconosciuto solo la non dovuta applicazione dell'IVA sulla TIA, respingendo le altre richieste.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato gli appelli proposti da Ascit e ha confermato le sentenze di primo grado. In particolare la CTR ha ritenuto che il mancato preavviso di 5 giorni per l'accesso non comporti l'illegittimità dell'avviso di accertamento, atteso che l'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 non prevede nullità per l'inosservanza; inoltre ha ritenuto irrilevante la censura relativa al mancato riconoscimento della dichiarazione, dato che l'avviso aveva già considerato variazioni e fatture come decurtazioni, e ha respinto la domanda di esenzione per rifiuti speciali per mancanza della documentazione e della domanda formale (termine 30 aprile) che sarebbe necessaria per ottenere riduzioni o esenzioni. Ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73
Regola l'accesso agli immobili per gli accertamenti Tarsu/Tia ma non prevede sanzione di nullità dell'atto impositivo in caso di inosservanza delle disposizioni procedurali; pertanto la violazione formale del procedimento non annulla automaticamente l'avviso di accertamento.
Regolamento Comunale (art. 32 e art. 28 menzionati)
Prevede obblighi procedurali come il preavviso di 5 giorni e le modalità dichiarative; tuttavia la sua violazione non determina di per sé la nullità dell'avviso impositivo e l'amministrazione può tenere conto di denunce tardive e di fatture come elementi di rettifica se risulta dall'istruttoria.
Cass. Civ. n. 5093/2005
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la violazione delle norme procedurali dell'art. 73 non comporta l'illegittimità dell'atto impositivo.
Cass. Civ. n. 17210/2009
Principio secondo cui il contribuente che ha consentito l'accesso agli immobili non può poi contestare i risultati invocando l'inosservanza delle prescrizioni procedurali, avendo con comportamento concludente rinunciato a tale eccezione.
Normativa sul diritto di privativa comunale nella gestione dei rifiuti
Il potere di gestione in regime di privativa attribuisce al Comune la facoltà di erogare il servizio di smaltimento e di pretendere la tariffa dal produttore dei rifiuti anche se lo smaltimento è effettuato dal produttore a proprie cure; l'eventuale riduzione riguarda generalmente solo la parte variabile della tariffa e richiede specifica domanda e documentazione.
Massime di principio
- La mera inosservanza di forme procedurali previste da norme regolamentari o dall'art. 73 D.Lgs. 507/1993 non annulla automaticamente un avviso di accertamento, salvo che la legge o il regolamento preveda espressamente la nullità.
- Se il contribuente ha consentito l'accesso per le verifiche, difficilmente potrà sollevare in seguito eccezioni sulla legittimità dell'accesso stesso: il consenso o il comportamento concludente può comportare rinuncia all'eccezione procedurale.
- Per ottenere esenzioni o riduzioni per rifiuti speciali/assimilati è necessario presentare entro i termini previsti (es. domanda entro il 30 aprile dell'anno successivo) una specifica istanza corredata da documentazione comprovante tipologia, quantità e soggetto che ha conferito i rifiuti; la sola produzione del MUD non è sufficiente.
- La presenza di fatture o denunce tardive può essere valutata dall'amministrazione e, se rilevanti, considerate come elementi decurtativi nell'accertamento; chi contesta deve allegare prove precise e quantitative.
- Quando si impugnano accertamenti TIA/TARSU, è fondamentale documentare puntualmente le cessioni/smaltimenti dei rifiuti e dimostrare la non produzione di rifiuti urbani nelle aree indicate per poter ottenere provvedimenti favorevoli.
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