Cassazione Civile, Ordinanza n. 18823/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce dalla successione di una donna, il cui patrimonio al momento dell'apertura della successione risultava quasi inesistente, salvo un modesto deposito bancario. In vita la de cuius aveva sottoscritto un fondo d'investimento con denaro di sua provenienza; il fondo era poi stato trasferito a due figlie, che in giudizio hanno contestato la decisione d'appello che aveva qualificato l'operazione come donazione indiretta e l'aveva assoggettata a collazione nella divisione ereditaria. Le ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 737 c.c. e 55 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse confuso collazione e riduzione, pur in assenza di azione di riduzione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la riduzione della donazione indiretta sarebbe stata pronunciata d'ufficio, senza domanda e nonostante la rinuncia all'unica pretesa riferita alla lesione di legittima; 3) violazione degli artt. 566 c.c. e 537 c.c., per avere la Corte ripartito l'asse secondo quote asseritamente proprie della successione legittima anziché della successione necessaria; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la domanda di collazione non sarebbe stata proposta espressamente e non sarebbe ricavabile dalle allegazioni; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte integrato l'asse con i titoli mobiliari oggetto di donazione indiretta, mentre la domanda principale riguardava la reintegra di beni asseritamente sottratti e solo subordinatamente la nullità della donazione. La Cassazione ha esaminato unitariamente tutti i motivi e li ha ritenuti infondati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva disposto la collazione della donazione indiretta e la conseguente divisione del modesto asse relitto sommato al valore del bene donato. Secondo la Corte, in una divisione tra coeredi legittimari la collazione opera automaticamente quando sia chiesta la divisione dell'asse relitto e sia allegata l'esistenza di beni donati, senza necessità di una domanda espressa di collazione; inoltre, nel caso concreto non era necessaria un'azione di riduzione, poiché la collazione è sufficiente a ricondurre i rapporti tra coeredi alla disciplina legale e a garantire la parità di trattamento. La Corte ha anche precisato che la collazione di una donazione indiretta presuppone l'accertamento dell'esistenza della donazione stessa, già richiesto nel caso di specie. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Disciplina la collazione tra coeredi discendenti e coniuge; il bene donato deve essere conferito nella massa ereditaria per assicurare la parità di trattamento tra i condividenti, indipendentemente dall'esperimento dell'azione di riduzione.
La facoltà di conferire in natura o per imputazione non consente al donatario di trattenere la differenza tra valore della donazione e valore della quota; l'eccedenza va comunque imputata e conferita alla massa.
Richiamato per determinare il conguaglio/equivalente pecuniario dovuto in caso di eccedenza del valore della donazione rispetto alla quota ereditaria.
Censurato dalle ricorrenti in relazione alla ripartizione tra legittima e disponibile; la Corte ha chiarito che, nel caso concreto, non era questione di riduzione ma di collazione in divisione tra legittimari.
Censurato dalle ricorrenti quanto alla ripartizione delle quote ereditarie; la Corte ha ritenuto corretta la divisione operata in sede di collazione.
Invocato per ultrapetizione; la Corte ha escluso che vi sia stata pronuncia oltre la domanda, poiché la collazione era ricavabile dalla domanda di divisione e dall'allegazione della donazione.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio nel rito applicabile ratione temporis.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per l'applicazione del testo processuale ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nella divisione ereditaria tra coeredi legittimari, la collazione di beni donati in vita dal de cuius opera quale meccanismo di riequilibrio tra quote e non richiede, di regola, una domanda espressa: è sufficiente che sia chiesta la divisione dell'asse relitto e sia allegata l'esistenza della liberalità.
- La collazione si distingue dall'azione di riduzione: la prima mira a formare correttamente la massa divisoria tra coeredi obbligati alla collazione, senza riguardo alla distinzione tra legittima e disponibile; la seconda serve invece a reintegrare la quota di riserva lesa e presuppone un autonomo petitum.
- In presenza di donazione indiretta, la collazione richiede previamente l'accertamento dell'esistenza della liberalità indiretta; una volta accertata, il bene o il suo valore entra nella massa ereditaria ai fini della divisione.
- Quando il donatario-coerede conferisce per imputazione, egli deve imputare alla propria quota il valore della donazione fino a concorrenza della quota stessa e versare alla massa l'eventuale eccedenza, non potendo trattenere la differenza come liberalità immune da conferimento.
- La pronuncia che, in una divisione ereditaria, ricomprenda nella massa il valore di una donazione indiretta non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se la domanda di divisione e le allegazioni di fatto consentono di ricostruire la pretesa di collazione.
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