Cassazione Civile, Ordinanza n. 26245/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l'anno 2012. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività, ma in appello la CTR aveva accolto parzialmente la domanda, annullando l'atto per i recuperi IVA e confermandolo per i rilievi reddituali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 10 L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'inammissibilità della documentazione contabile prodotta dalla contribuente nel giudizio di merito, benché non esibita a seguito dell'invito dell'Ufficio. La società ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia. Ha osservato che l'invito dell'Ufficio a produrre documenti era pacificamente privo di specificità, cioè non indicava con precisione la documentazione richiesta. In tale situazione, la mancata produzione non poteva determinare l'inutilizzabilità dei documenti secondo il regime più rigoroso applicabile agli accessi, ispezioni e verifiche; inoltre, non era esigibile dal contribuente un onere di chiedere chiarimenti su una richiesta già incompleta, essendo l'onere di formulare un invito chiaro e specifico a carico dell'Ufficio. Pertanto, il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
invito a esibire documenti
nel caso di richiesta documentale tramite questionario, l'inutilizzabilità dei documenti presuppone una richiesta puntuale e specifica; se l'invito è generico non può operare la sanzione dell'inutilizzabilità.
richiesta documentale in materia IVA
vale il medesimo principio di specificità della richiesta; il regime più rigoroso del rifiuto opera solo nei casi e nei modi previsti dalla norma.
principio di collaborazione e buona fede
non è ragionevole addossare al contribuente l'onere di integrare o chiarire una richiesta dell'Ufficio che non sia già sufficientemente precisa.
accessi, ispezioni e verifiche
la mancata esibizione preclude la valutazione favorevole al contribuente solo se si traduce in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione.
accessi, ispezioni e verifiche IVA
nei controlli svolti in sede di accesso/ispezione/verifica l'Amministrazione deve provare i presupposti del sostanziale rifiuto per opporre l'inutilizzabilità dei documenti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria richiede documenti tramite questionario, la richiesta deve essere puntuale e specifica; in mancanza, non può conseguire l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dal contribuente in sede contenziosa.
- Nel regime della richiesta documentale ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, l'onere di dimostrare la specificità dell'invito e l'avvertimento sulle conseguenze dell'omessa esibizione grava sull'Ufficio.
- Non può pretendersi dal contribuente un dovere di sollecitare chiarimenti su una richiesta documentale generica: l'iniziativa istruttoria deve essere formulata in modo chiaro da chi la promuove.
- La sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione opera in modo diverso a seconda che la richiesta sia formulata con questionario ovvero nel corso di accesso, ispezione o verifica; in quest'ultimo caso occorre dimostrare un sostanziale rifiuto di esibizione.
- La valutazione dell'ammissibilità dei documenti nel processo tributario deve tener conto del contenuto concreto dell'invito dell'Ufficio e non di presunzioni sfavorevoli al contribuente svincolate dalla sua specificità.
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