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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26245/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l'anno 2012. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività, ma in appello la CTR aveva accolto parzialmente la domanda, annullando l'atto per i recuperi IVA e confermandolo per i rilievi reddituali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 10 L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'inammissibilità della documentazione contabile prodotta dalla contribuente nel giudizio di merito, benché non esibita a seguito dell'invito dell'Ufficio. La società ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia. Ha osservato che l'invito dell'Ufficio a produrre documenti era pacificamente privo di specificità, cioè non indicava con precisione la documentazione richiesta. In tale situazione, la mancata produzione non poteva determinare l'inutilizzabilità dei documenti secondo il regime più rigoroso applicabile agli accessi, ispezioni e verifiche; inoltre, non era esigibile dal contribuente un onere di chiedere chiarimenti su una richiesta già incompleta, essendo l'onere di formulare un invito chiaro e specifico a carico dell'Ufficio. Pertanto, il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    invito a esibire documenti

    nel caso di richiesta documentale tramite questionario, l'inutilizzabilità dei documenti presuppone una richiesta puntuale e specifica; se l'invito è generico non può operare la sanzione dell'inutilizzabilità.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiesta documentale in materia IVA

    vale il medesimo principio di specificità della richiesta; il regime più rigoroso del rifiuto opera solo nei casi e nei modi previsti dalla norma.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    principio di collaborazione e buona fede

    non è ragionevole addossare al contribuente l'onere di integrare o chiarire una richiesta dell'Ufficio che non sia già sufficientemente precisa.

  • art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    accessi, ispezioni e verifiche

    la mancata esibizione preclude la valutazione favorevole al contribuente solo se si traduce in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione.

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    accessi, ispezioni e verifiche IVA

    nei controlli svolti in sede di accesso/ispezione/verifica l'Amministrazione deve provare i presupposti del sostanziale rifiuto per opporre l'inutilizzabilità dei documenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria richiede documenti tramite questionario, la richiesta deve essere puntuale e specifica; in mancanza, non può conseguire l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dal contribuente in sede contenziosa.
  • Nel regime della richiesta documentale ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, l'onere di dimostrare la specificità dell'invito e l'avvertimento sulle conseguenze dell'omessa esibizione grava sull'Ufficio.
  • Non può pretendersi dal contribuente un dovere di sollecitare chiarimenti su una richiesta documentale generica: l'iniziativa istruttoria deve essere formulata in modo chiaro da chi la promuove.
  • La sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione opera in modo diverso a seconda che la richiesta sia formulata con questionario ovvero nel corso di accesso, ispezione o verifica; in quest'ultimo caso occorre dimostrare un sostanziale rifiuto di esibizione.
  • La valutazione dell'ammissibilità dei documenti nel processo tributario deve tener conto del contenuto concreto dell'invito dell'Ufficio e non di presunzioni sfavorevoli al contribuente svincolate dalla sua specificità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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