Ordinanza n. 262/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 16 febbraio 2026
Esito
La controversia
La cooperativa sociale ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi il 18 marzo 2026 sull’istanza di accesso. Il ricorso è stato notificato al Comune di Matera presso l’indirizzo PEC risultante dall’IPA, anziché presso l’indirizzo PEC dell’avvocatura comunale risultante dal RegInde. La questione esaminata dal Tribunale riguarda quindi la validità della notificazione e la possibilità di regolarizzarla mediante rinnovazione.
La decisione
Il Tribunale ha rilevato che il ricorso, allo stato, sarebbe inammissibile perché notificato presso l’indirizzo IPA anziché presso l’indirizzo RegInde dell’amministrazione. Ha chiarito che l’art. 28 d.l. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/2020, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 16-ter d.l. n. 179/2012, non ha abrogato l’art. 16, comma 12, dello stesso decreto-legge: quando l’amministrazione ha comunicato al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo PEC ai sensi di tale disposizione, la notificazione deve essere effettuata presso il RegInde; l’indirizzo IPA è utilizzabile soltanto in caso di mancata comunicazione al Ministero. Tuttavia, il ricorso non è stato dichiarato inammissibile perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 148/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso dell’art. 44, comma 4, c.p.a. relativo alla causa non imputabile al notificante. Poiché il Comune non si è costituito, il TAR ha ordinato alla ricorrente di rinotificare il ricorso presso l’indirizzo RegInde dell’avvocatura comunale entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 4 novembre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di accesso nel merito.
Norme richiamate
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 28 d.l. n. 76/2020, convertito nella l. n. 120/2020
in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle Pubbliche Amministrazioni ... è validamente effettuata ... al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 6 ter D.Lg.vo n. 82/2005
La disposizione consente la notificazione presso l’indirizzo IPA soltanto quando l’amministrazione non abbia comunicato al Ministero della Giustizia un indirizzo PEC ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, convertito nella l. n. 221/2012
l’indirizzo di posta elettronica certificata ... a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni
Impone alle pubbliche amministrazioni di comunicare al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC destinato a ricevere comunicazioni e notificazioni; tale indirizzo è quello da utilizzare quando è presente nel RegInde.
art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito nella l. n. 221/2012
Il comma 1-ter, introdotto dall’art. 28 d.l. n. 76/2020, coordina l’utilizzo dell’indirizzo IPA con quello comunicato ai sensi dell’art. 16, comma 12, senza abrogare quest’ultima disciplina.
se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante
L’inciso è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo; il Tribunale ne trae la possibilità di disporre la rinnovazione della notificazione, anziché dichiarare automaticamente l’inammissibilità.
Individua l’elenco del domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni, rilevante per le notificazioni tramite IPA nei casi previsti dalla legge.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso dell’art. 44, comma 4, c.p.a. relativo alla necessità che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione ha comunicato al Ministero della Giustizia un indirizzo PEC ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, la notificazione degli atti del processo amministrativo deve essere effettuata presso tale indirizzo risultante dal RegInde; l’indirizzo IPA è utilizzabile solo se manca la comunicazione prevista dall’art. 16, comma 12.
- L’introduzione del comma 1-ter nell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012 non ha abrogato l’art. 16, comma 12, dello stesso decreto-legge, ma disciplina in via alternativa l’utilizzo del domicilio digitale IPA quando l’amministrazione non abbia indicato un indirizzo nel RegInde.
- La notificazione del ricorso amministrativo effettuata presso un indirizzo PEC non corretto, in luogo dell’indirizzo RegInde dell’amministrazione, non comporta necessariamente l’immediata declaratoria di inammissibilità: quando l’amministrazione non si è costituita, il giudice può disporre la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, l’art. 44, comma 4, c.p.a. non può subordinare la rinnovazione della notificazione alla verifica che l’esito negativo sia dipeso da una causa non imputabile al notificante.
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