Ordinanza n. 3772/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 27 del 16/2/2026 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all’articolo 16 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”; - delle Tabelle valutazione titoli valutabili dalla A/1 alla A/10, allegate all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 27 del 16/2/2026 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina; - di ogni altro preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l’art. 7 (Istanza di partecipazione) e l’art. 8 (Valutazione dei titoli) dell’OM n. 27 del 16/2/2026; per la declaratoria anche in via cautelare del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, di vedersi riconosciuta la valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l’inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d’insegnamento; per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, per esso, delle relative articolazioni territoriali, al riconoscimento, con “effetti definitivi”, a favore dei ricorrenti, del punteggio per intero in ordine al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile assimilato svolti non in costanza di nomina scolastica, nella misura piena riconosciuta al servizio svolto in costanza di nomina pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del Ministero resistente alla determinazione e/o rideterminazione in aumento dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d’Istituto, nei rispettivi Ambiti, a valere nel biennio 2026/2028 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante su ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle, nella parte in cui limitano la valutazione del servizio militare di leva o assimilato al solo servizio prestato in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti in graduatoria)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, contestando la previsione dell'art. 16, comma 6, secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. Hanno dedotto che tale limitazione impedisce la valutazione piena del servizio militare svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, ma prima o al di fuori di una nomina scolastica, chiedendo il riconoscimento del relativo punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie d'istituto. La domanda cautelare è stata espressamente riferita alla posizione del ricorrente che aveva svolto il servizio militare di leva successivamente al conseguimento del titolo, senza essere in costanza di nomina.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti della motivazione, con riferimento alla posizione del ricorrente che aveva svolto il servizio militare di leva dopo il conseguimento del titolo di accesso e non in costanza di nomina. Il Collegio ha rilevato che la giurisprudenza formatasi sulle precedenti ordinanze ministeriali in materia di GPS aveva riconosciuto la fondatezza delle pretese relative alla valutazione del servizio militare o sostitutivo prestato successivamente al conseguimento del titolo, anche in assenza di nomina; ha inoltre richiamato una precedente ordinanza della stessa Sezione che aveva già sospeso l'efficacia dell'analoga previsione dell'OM n. 27/2026. Sussistendo quindi i presupposti cautelari, l'efficacia della disciplina impugnata è stata sospesa nei limiti indicati in motivazione. Il merito è stato fissato per l'udienza del 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 16, comma 6, OM n. 27 del 16 febbraio 2026
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione è stata cautelarmente sospesa nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare o assimilato al solo servizio prestato in costanza di nomina.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
È la base normativa richiamata dall'ordinanza ministeriale per la disciplina delle graduatorie provinciali e d'istituto e del conferimento delle supplenze.
Massime di principio
- In materia di graduatorie provinciali per le supplenze, il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo ad esso assimilato prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento può essere valutabile anche quando non sia stato svolto in costanza di nomina, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
- È cautelarmente illegittima, nei limiti accertati dal giudice, la disciplina delle graduatorie che subordini la valutazione del servizio militare o assimilato, prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso, alla contemporanea sussistenza di una nomina scolastica.
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