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Ordinanza

Ordinanza n. 3770/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. dell’ordinanza ministeriale n. 27/2026, pubblicata in data 16/02/2026, nonché dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, tramite cui è stato previsto l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026/2028, nella parte in cui è intesa in senso escludente per gli odierni ricorrenti; 2. nonché, ove occorra, delle ordinanze ministeriali n. 60/2020, n. 112/2022, n. 88/2024 e n. 114/2024, e dei relativi allegati, ove ritenuti atti presupposti escludenti.

Giustizia amministrativa202604449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27/2026 e relativi allegati, nella parte ritenuta escludente ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del biennio 2026/2028

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, studenti laureandi, hanno impugnato l'ordinanza ministeriale n. 27/2026, nonché, ove occorrenti, precedenti ordinanze ministeriali e relativi allegati, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguarda la previsione di termini differenti per il conseguimento dei titoli necessari per l'accesso alla procedura: da un lato, la laurea richiesta come titolo di accesso; dall'altro, il titolo ulteriore di specializzazione o abilitazione. I ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, l'irragionevolezza della disciplina temporale, ritenendola idonea a escludere la loro partecipazione o il loro inserimento nelle graduatorie.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, allo stato e con il sommario esame proprio della fase cautelare, insussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, le censure non hanno dimostrato l'irragionevolezza della scelta amministrativa di prevedere termini diversi per il conseguimento dei titoli, poiché si tratta di titoli distinti: la laurea costituisce requisito di accesso alla procedura, mentre la specializzazione o l'abilitazione rappresenta un requisito ulteriore. Inoltre, la diversa tempistica relativa all'abilitazione o specializzazione è stata ricollegata alla procedura straordinaria attivata dalla stessa Amministrazione, mentre il completamento dei percorsi di laurea dipende dalle scelte e dall'organizzazione dei singoli Atenei. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto non dimostrata, allo stato, la fondatezza delle censure necessaria per concedere la sospensione.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    La disposizione è richiamata quale base normativa delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze oggetto della disciplina ministeriale impugnata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di una disciplina amministrativa è negata quando le censure non dimostrano, neppure sommariamente, l'irragionevolezza della scelta amministrativa contestata.
  • La previsione di termini differenti per il conseguimento di titoli richiesti nell'ambito della medesima procedura non è di per sé irragionevole quando i titoli hanno natura e funzione diverse, distinguendosi il requisito principale di accesso dal titolo ulteriore di specializzazione o abilitazione.
  • La diversa tempistica per il conseguimento di un titolo può essere giustificata dalla diversa origine del relativo percorso: è rilevante, in particolare, se una procedura straordinaria è direttamente attivata dall'amministrazione, mentre il completamento di un corso di laurea dipende dall'organizzazione e dalle decisioni di soggetti terzi, quali gli atenei.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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