Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1534/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiornamenti del Piano di gestione del rischio di alluvioni e delle relative mappe di pericolosità e rischio, nonché atti presupposti e successivi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali che aveva aggiornato, con riferimento al territorio comunale, le tavole del Piano di gestione del rischio di alluvioni relative alle altezze idriche, alla pericolosità idraulica e al rischio idraulico. Con motivi aggiunti ha impugnato anche gli atti del 2025-2026 relativi al riesame e all’aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio, adottate in salvaguardia. I motivi di illegittimità dell’azione annullatoria non sono stati esaminati, poiché il TAR ha ritenuto opportuno rinviarne la trattazione a un’udienza comune con altro ricorso proposto contro il medesimo provvedimento. Con i motivi aggiunti il Comune ha inoltre proposto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accesso, qualificata contestualmente come accesso documentale o difensivo, civico generalizzato e ambientale, chiedendo l’ostensione in formato digitale nativo dei file dei modelli idraulici, dei dati geografici di input, degli output di calcolo, delle relazioni sulla mancata considerazione degli edifici e dei verbali di validazione dei dati CLC. L’Autorità di Bacino ha dedotto di avere già osteso la documentazione disponibile e che alcuni documenti non erano mai stati formati, mentre altri non erano detenuti dall’Autorità; ha inoltre precisato di avere utilizzato il software BASEMENT, e non HEC-RAS, e di essersi avvalsa di strumenti di modellazione idraulica come supporto all’attività tecnico-discrezionale degli uffici, senza affidare la decisione amministrativa a un sistema automatizzato.

La decisione

Il TAR ha rinviato alla pubblica udienza del 12 novembre 2026 l’esame della domanda di annullamento, per consentire la trattazione congiunta con un altro ricorso avente a oggetto il medesimo provvedimento di riesame e aggiornamento delle mappe. Ha invece deciso la domanda di accesso. Il rinvio richiesto dal Comune per la domanda ostensiva è stato respinto, perché non fondato su situazioni eccezionali e incompatibile con la celerità propria del rito in materia di accesso. La domanda di accesso è stata respinta in parte perché infondata, relativamente alla documentazione già ostesa dall’Amministrazione, e in parte perché inammissibile per carenza originaria di interesse, con riguardo ai documenti non formati o non detenuti dall’Autorità. In particolare, il TAR ha ritenuto incontestato che non fossero state predisposte le mappe di scabrezza, le mappe raster dei tiranti e delle velocità, né i verbali di validazione CLC; che l’Autorità non detenesse i codici sorgente del software utilizzato; e che la richiesta dei file tipici di HEC-RAS fosse incongrua, essendo stato utilizzato BASEMENT. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’ordine giudiziale di esibizione può riguardare soltanto documenti esistenti e detenuti dall’Amministrazione, non potendo imporre la formazione o la produzione di documenti inesistenti o non disponibili. Le spese della fase di accesso sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    condanna all’ostensione dei documenti in formato digitale nativo

    La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è stata esaminata separatamente rispetto alla domanda annullatoria; l’ordine di esibizione può riguardare soltanto documenti esistenti e detenuti dall’Amministrazione.

  • art. 6, comma 4, Norme tecniche di attuazione del PGRA

    Aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni nel Comune di Cornedo Vicentino

    Costituisce la base normativa specifica dell’aggiornamento del PGRA impugnato, ma la relativa legittimità non è stata esaminata nell’ordinanza.

  • art. 14, comma 2, Direttiva 2007/60/CE

    riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio alluvioni

    È richiamato quale fondamento degli atti di riesame e aggiornamento delle mappe impugnati con motivi aggiunti, la cui legittimità è stata rinviata.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 49/2010

    riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio alluvioni

    È indicato quale disposizione nazionale richiamata nell’adozione degli atti di riesame e aggiornamento del PGRA, senza decisione sul merito della relativa impugnazione.

  • art. 66, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Valutazioni Globali Provvisorie ai fini dell’aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

    È richiamato nell’atto presupposto impugnato con motivi aggiunti; la sua applicazione non è stata valutata nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, l’ordine di esibizione del giudice può riguardare soltanto documenti esistenti e detenuti dall’Amministrazione destinataria della richiesta; non può imporre la formazione di documenti mai predisposti né l’ostensione di documenti non disponibili o non detenuti, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur.
  • Quando l’Amministrazione dimostra di avere già osteso la documentazione disponibile, la domanda di accesso relativa a quei documenti è infondata per difetto dell’attuale utilità dell’ostensione richiesta.
  • La richiesta di accesso deve riferirsi a documenti individuabili e concretamente esistenti: l’indicazione di categorie di file proprie di un diverso software, rispetto a quello effettivamente utilizzato dall’Amministrazione, rende la pretesa ostensiva incongrua e può determinarne l’inammissibilità per carenza originaria di interesse.
  • L’impiego di software di modellazione tecnica a supporto dell’attività degli uffici non equivale all’affidamento della decisione amministrativa a un sistema automatizzato, quando la decisione finale deriva dalla valutazione tecnico-discrezionale degli operatori pubblici.
  • La domanda di rinvio della trattazione di un’istanza di accesso non può essere accolta in assenza di situazioni eccezionali, tenuto conto della celerità propria del rito disciplinato dall’art. 116 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAmbienteAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.