Ordinanza n. 3771/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 27 del 16/2/2026 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all'articolo 16 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina; - delle Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 (Titoli di Servizio), allegate all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 27 del 16/2/2026 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM n. 27 del 16/2/2026. per la declaratoria anche in via cautelare del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, di vedersi riconosciuto la valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l’inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d’insegnamento; per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, per esso, delle relative articolazioni territoriali, al riconoscimento, con “effetti definitivi”, a favore dei ricorrenti, del punteggio per intero in ordine al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile assimilato svolti non in costanza di nomina scolastica, nella misura piena riconosciuta al servizio svolto in costanza di nomina pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del Ministero resistente alla determinazione e/o rideterminazione in aumento dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d’Istituto, nei rispettivi Ambiti, a valere nel biennio 2026/2028 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante su ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle di valutazione dei titoli, nella parte in cui subordinano la valutazione integrale del servizio militare o sostitutivo alla prestazione in costanza di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto per il personale docente ed educativo. Hanno contestato, in particolare, l'art. 16, comma 6, e le tabelle dei titoli di servizio, nella parte in cui prevedono la valutazione integrale del servizio militare di leva, del servizio sostitutivo assimilato e del servizio civile solo se prestati in costanza di nomina. I ricorrenti sostengono di avere conseguito il titolo di accesso all'insegnamento prima dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo e chiedono che tale servizio, pur non prestato durante una nomina scolastica, sia valutato per intero nelle graduatorie, con attribuzione del punteggio previsto per il servizio svolto in costanza di nomina e conseguente rideterminazione dei punteggi nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie d'istituto. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e di riconoscimento interinale della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari con riferimento ai ricorrenti che abbiano svolto il servizio militare o il servizio sostitutivo assimilato per legge successivamente al conseguimento del titolo di accesso, anche se non in costanza di nomina. Il Collegio ha valorizzato l'orientamento già formatosi sulle precedenti ordinanze ministeriali in materia di graduatorie provinciali per le supplenze, favorevole alla valutazione della pretesa, nonché precedenti decisioni della stessa Sezione, tra cui l'ordinanza n. 2095 del 10 aprile 2026, che aveva sospeso l'efficacia della medesima ordinanza ministeriale nella parte controversa. La misura è quindi limitata alle posizioni aventi i requisiti indicati: conseguimento del titolo prima del servizio militare o sostitutivo e svolgimento del servizio anche fuori da una nomina scolastica. Il merito è stato fissato per l'udienza del 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026
il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione è stata ritenuta cautelarmente limitativa della valutazione del servizio militare o sostitutivo, poiché la Sezione ha disposto la sospensione della sua efficacia nella parte relativa al requisito della costanza di nomina.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
È richiamato quale fondamento della disciplina delle graduatorie provinciali e d'istituto per il conferimento delle supplenze.
Massime di principio
- In sede cautelare, la limitazione regolamentare della valutazione del servizio militare o del servizio sostitutivo alla sola attività prestata in costanza di nomina può essere sospesa quando il servizio sia stato svolto successivamente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento, anche senza una nomina scolastica in corso.
- Ai fini della tutela cautelare nelle controversie sulla valutazione dei titoli nelle graduatorie per le supplenze, rileva la posizione dei docenti che abbiano conseguito il titolo di accesso prima dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo; per tali soggetti, la mancata prestazione del servizio in costanza di nomina non esclude, secondo l'orientamento richiamato, la valutabilità del servizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 1534/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3768/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3769/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3770/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3772/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3773/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →