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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23972/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13 T.U. immigrazione, ma il ricorso era stato respinto. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 161 c.p.c. per asserita omessa pronuncia su varie questioni: mancato esame delle eccezioni proposte, violazione della Convenzione di Ginevra, dell'art. 19, comma 1, T.U. immigrazione, delle definizioni e della disciplina del d.lgs. n. 251 del 2007 sullo status di protezione, nonché dell'art. 5 dell'allegato E alla legge n. 2248 del 1865, sostenendo che il provvedimento espulsivo sarebbe stato illegittimo perché emesso in violazione delle norme che impedivano di ottemperare all'ordine di lasciare il Paese durante l'emergenza epidemiologica. Contestava inoltre l'omesso esame del principio di non-refoulement, affermando che la situazione personale lo esporrebbe a rischio in caso di rientro nel Paese d'origine.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto alla censura sulla mancata disapplicazione del decreto espulsivo per contrasto con le norme anti-spostamento emanate per l'emergenza epidemiologica, che la questione non risultava essere stata proposta al giudice di merito e non poteva quindi configurarsi omessa pronuncia. Quanto alla doglianza sul non-refoulement, ha osservato che il giudice di pace aveva esaminato la questione, ritenendo che il ricorrente avesse allegato solo una situazione generale del Paese d'origine senza provare una personale e diretta esposizione a danno grave; la censura mirava pertanto a ottenere un nuovo esame del fatto, precluso in cassazione. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere validamente dedotta in cassazione quando la questione non risulti previamente devoluta al giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità non consente di ottenere un nuovo esame degli accertamenti di fatto posti a base della decisione impugnata, inclusa la valutazione circa l'effettiva esposizione personale al rischio dedotto.
  • Nel giudizio di opposizione a espulsione, il principio di non-refoulement richiede la deduzione e la prova di una situazione personale e diretta di rischio, non essendo sufficiente la sola allegazione di una condizione generale del Paese d'origine.
  • La deduzione di un illegittimo provvedimento espulsivo per sopravvenute restrizioni agli spostamenti deve risultare ritualmente introdotta nel giudizio di merito, altrimenti non può fondare una censura di omessa pronuncia in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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