Cassazione Civile, Ordinanza n. 23972/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13 T.U. immigrazione, ma il ricorso era stato respinto. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 161 c.p.c. per asserita omessa pronuncia su varie questioni: mancato esame delle eccezioni proposte, violazione della Convenzione di Ginevra, dell'art. 19, comma 1, T.U. immigrazione, delle definizioni e della disciplina del d.lgs. n. 251 del 2007 sullo status di protezione, nonché dell'art. 5 dell'allegato E alla legge n. 2248 del 1865, sostenendo che il provvedimento espulsivo sarebbe stato illegittimo perché emesso in violazione delle norme che impedivano di ottemperare all'ordine di lasciare il Paese durante l'emergenza epidemiologica. Contestava inoltre l'omesso esame del principio di non-refoulement, affermando che la situazione personale lo esporrebbe a rischio in caso di rientro nel Paese d'origine.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto alla censura sulla mancata disapplicazione del decreto espulsivo per contrasto con le norme anti-spostamento emanate per l'emergenza epidemiologica, che la questione non risultava essere stata proposta al giudice di merito e non poteva quindi configurarsi omessa pronuncia. Quanto alla doglianza sul non-refoulement, ha osservato che il giudice di pace aveva esaminato la questione, ritenendo che il ricorrente avesse allegato solo una situazione generale del Paese d'origine senza provare una personale e diretta esposizione a danno grave; la censura mirava pertanto a ottenere un nuovo esame del fatto, precluso in cassazione. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per questioni non introdotte nel giudizio di merito o già comunque esaminate dal giudice di pace
richiamato in relazione al dedotto vizio della sentenza
art. 33 Convenzione di Ginevra
invocato dal ricorrente a sostegno del principio di non-refoulement
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato come attuazione interna del principio di non-refoulement, ma la Corte non entra nel merito perché la questione di fatto era già stata esaminata
art. 2, lett. e) e lett. g), d.lgs. n. 251 del 2007
invocato dal ricorrente
art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007
invocato dal ricorrente
art. 5, allegato E, legge n. 2248 del 1865
invocato dal ricorrente in relazione alla richiesta di disapplicazione del provvedimento espulsivo
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
norma base del decreto di espulsione impugnato
art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011
norma del rito applicato nel giudizio di opposizione all'espulsione
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere validamente dedotta in cassazione quando la questione non risulti previamente devoluta al giudice di merito.
- Il controllo di legittimità non consente di ottenere un nuovo esame degli accertamenti di fatto posti a base della decisione impugnata, inclusa la valutazione circa l'effettiva esposizione personale al rischio dedotto.
- Nel giudizio di opposizione a espulsione, il principio di non-refoulement richiede la deduzione e la prova di una situazione personale e diretta di rischio, non essendo sufficiente la sola allegazione di una condizione generale del Paese d'origine.
- La deduzione di un illegittimo provvedimento espulsivo per sopravvenute restrizioni agli spostamenti deve risultare ritualmente introdotta nel giudizio di merito, altrimenti non può fondare una censura di omessa pronuncia in cassazione.
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