Cassazione Civile, Ordinanza n. 09283/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista, nominato nel grado di appello quale difensore del fallimento di una società cooperativa in un giudizio di opposizione a cartella di pagamento per ingente importo tributario, aveva ottenuto dal giudice delegato l'attestazione di insufficienza di fondi della procedura e aveva chiesto la liquidazione dei compensi a carico dello Stato. Il giudice aveva liquidato una somma molto inferiore a quella richiesta. Il professionista proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, poi rigettata, e ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sulle spese di giustizia, della normativa professionale e dei parametri tariffari, sostenendo che il giudice avesse applicato criteri errati e omesso di rispettare i minimi tariffari; 2) violazione del d.lgs. n. 546/1992, censurando la svalutazione dell'attività svolta e l'assunto che la difesa si fosse limitata a questioni frequenti e non particolarmente complesse; 3) vizio di motivazione, assumendo che il richiamo della CTR a precedenti di legittimità fosse improprio e non giustificasse la liquidazione effettuata.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili per difetto di specificità e per commistione di censure eterogenee, e comunque infondati, affermando che il ricorrente non aveva adeguatamente trascritto la nota spese, non aveva indicato gli scaglioni o i criteri di calcolo adottati e non aveva confrontato in modo puntuale la propria attività con la motivazione del giudice di merito. Ha inoltre ribadito che, nella liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve tener conto della natura e dell'incidenza concreta dell'impegno professionale, potendo scendere sotto i parametri ordinari quando l'attività sia modesta rispetto alla posizione processuale e alla consistenza della lite. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché fondato su una lettura non condivisibile del precedente richiamato dalla CTR e su un vizio motivazionale non più dedotto nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso non può mescolare in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio di motivazione; il motivo deve essere specifico e coerentemente sussunto nel vizio denunciato. Il riferimento al n. 5 è inoltre scrutinato alla luce del testo processualmente vigente.
tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa
Nella liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve considerare natura e incidenza concreta dell'attività svolta; può liquidare anche sotto i parametri ordinari se la prestazione è modesta rispetto alla lite.
Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà
La richiesta di liquidazione avrebbe dovuto confrontarsi anche con la riduzione legale prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
È il rimedio esperibile contro la liquidazione del compenso; il professionista lo aveva utilizzato per opporsi alla liquidazione ritenuta insufficiente.
artt. 18, 19, 20, 21, 34 e 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione della prestazione difensiva nel giudizio tributario, ma senza che la censura sia stata sviluppata in modo specifico e coerente.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dei criteri di liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato dal ricorrente in tema di parametri professionali; la Corte osserva però che la liquidazione era soggetta alle regole speciali del patrocinio a spese dello Stato e ai parametri applicabili ratione temporis.
La Corte richiama il decreto per affermare che le nuove regole tariffarie hanno escluso la vincolatività dei minimi tariffari.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la censura sia stata accolta.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa e alla giusta liquidazione del compenso.
art. 35 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del lavoro professionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo deve essere specifico, autosufficiente e coerente: è inammissibile la commistione di censure eterogenee, come la sovrapposizione di violazione di legge e vizio motivazionale sul medesimo profilo senza chiara distinzione.
- Nella liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve valutare la natura dell'impegno professionale e l'incidenza concreta degli atti difensivi sulla posizione processuale assistita, non essendo vincolato a riconoscere automaticamente i valori massimi o i minimi tariffari ordinari.
- La deduzione che la prestazione difensiva sia stata sottovalutata non può limitarsi ad affermazioni generiche: occorre indicare in modo puntuale le attività svolte, gli importi richiesti, i criteri o gli scaglioni applicati e le ragioni per cui la liquidazione giudiziale sarebbe erronea.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è corretto solo se il precedente è effettivamente pertinente al tema deciso; tuttavia, nel patrocinio a spese dello Stato, il giudice può legittimamente trarre da tali precedenti il principio per cui l'attività modesta può giustificare una liquidazione inferiore ai parametri ordinari.
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