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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22519/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. La decisione di merito della corte d'appello, che aveva mantenuto la condanna risarcitoria e l'ordine di pubblicazione della sentenza, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autore diffamazione)

La controversia

La lite nasce da dichiarazioni rese in due diverse occasioni, tra aprile 2008 e gennaio 2009, ritenute dall'attore lesive della reputazione: in particolare, un'intervista televisiva del 3 febbraio 2009, in cui venivano usate espressioni come "ha fallito in tutto" e riferimenti al carattere del soggetto, e un comizio del 24 gennaio 2009, nel quale si affermava che il medesimo avrebbe "fallito" e avrebbe avuto rapporti corruttivi in relazione a un contratto pubblico e a un contratto privato di valore rilevante. Il tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, liquidando il danno non patrimoniale e ordinando la pubblicazione della sentenza; la corte d'appello aveva ridotto il risarcimento e confermato la condanna. In cassazione, il primo ricorrente deduceva violazione degli artt. 2043 c.c. e 595 c.p., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il carattere diffamatorio delle frasi televisive e avesse trascurato la loro natura di attacco personale, non riconducibile alla critica politica. Il secondo ricorrente deduceva violazione degli artt. 51 c.p., 2043 e 2059 c.c. e 21 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse applicato in modo errato il limite della verità nella critica, estendendolo alla componente valutativa, e inoltre nullità della sentenza in relazione all'ordine di pubblicazione, contestandone la conferma e la portata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità, e perché le motivazioni della corte d'appello erano congrue e coerenti con i principi consolidati sulla diffamazione e sulla scriminante della critica politica.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana per il danno da diffamazione

  • art. 2059 c.c.

    richiamato come norma relativa al danno non patrimoniale

  • art. 595 c.p.

    richiamato quale disposizione incriminatrice della diffamazione

  • art. 51 c.p.

    richiamato come base dell'esimente dell'esercizio di un diritto, in particolare della critica politica

  • art. 21 Cost.

    richiamato a fondamento della libertà di manifestazione del pensiero

  • art. 120 c.p.c.

    richiamato in tema di ordine di pubblicazione della sentenza di condanna per diffamazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una diversa ricostruzione storica dei fatti o una nuova valutazione del contenuto delle dichiarazioni oggetto di causa, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non meramente apparente.
  • In tema di diffamazione, l'accertamento del contenuto offensivo delle espressioni e della sussistenza dell'esimente del diritto di critica, anche politica e televisiva, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Il diritto di critica scrimina l'offesa solo se ricorrono il pubblico interesse, la continenza espositiva e, quanto al fatto posto a base del giudizio, un nucleo di verità; nella critica politica il linguaggio può essere più aspro, ma non può degenerare in attacco gratuitamente lesivo dell'onore.
  • La verità richiesta nella critica non coincide con una narrazione oggettiva e neutra, ma esige che il giudizio non alteri in modo fuorviante il fatto di partenza né lo trasformi in un'accusa diversa e più grave di quella effettivamente giustificata dai dati disponibili.
  • L'ordine di pubblicazione della sentenza di condanna per diffamazione è misura discrezionale del giudice di merito, autonoma rispetto al risarcimento, e può essere disposto anche a distanza di tempo dai fatti se la pubblicazione conserva una funzione riparatoria del discredito subito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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