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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06350/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento dell'imposta su aree classificate dal piano regolatore come zona D/3 e destinate a cava/attività estrattiva per annualità 2012-2015. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; la CTR, invece, aveva accolto l'appello ritenendo imponibili le aree e ricostruendo la base imponibile secondo il valore venale, ma con un valore unitario molto inferiore a quello fissato dal Comune, anche alla luce di una precedente ordinanza di Cassazione che aveva ritenuto valida una delibera comunale di rideterminazione del valore dei terreni estrattivi. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 53 Cost. e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 per non avere la CTR bilanciato correttamente indice di edificabilità e ulteriori indici legali, attribuendo rilievo preminente alla destinazione d'uso; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la CTR valorizzato la delibera di Giunta n. 174/2008 e, secondo la ricorrente, valutato in modo errato o insufficiente le prove. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza di estinzione per definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197/2022, con prova del versamento integrale dovuto.

La decisione

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata depositata dalla parte contribuente, corredata della prova del pagamento integrale, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022. Ha inoltre compensato le spese di lite. La Corte ha precisato che, per effetto della definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato, poiché tale misura si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro del corretto criterio di imposizione, in combinazione con l'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    richiamato per il criterio di determinazione della base imponibile dei terreni edificabili, da contemperare con gli ulteriori indici legali previsti dalla norma

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per dedurre il vizio motivazionale

  • art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    consente la dichiarazione di estinzione del processo in pendenza di lite, in presenza di domanda di definizione e pagamento degli importi dovuti

  • art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamato come disciplina della definizione agevolata della lite, nel testo come modificato

  • d.l. 30 marzo 2003

    citato nel testo in relazione alla modifica del secondo periodo del comma 197; il riferimento cronologico appare riportato espressamente nella sentenza

  • legge 26 maggio 2023, n. 56

    citata come legge di conversione del decreto richiamato nel testo

  • art. 59 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato in relazione alle delibere comunali di determinazione del valore venale delle aree edificabili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non è espressamente indicato nel testo fornito; per il c.d. doppio contributo la Corte richiama solo la sua natura e i casi di applicazione, non la disposizione testuale

  • Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372

    richiamata per escludere l'applicabilità estensiva del doppio contributo nei casi di estinzione per definizione agevolata

  • Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782

    richiamata con la stessa finalità di escludere il doppio contributo

Massime di principio

  • Quando viene depositata in cassazione una domanda di definizione agevolata della lite con prova dell'integrale pagamento degli importi dovuti, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale applicabile.
  • La definizione agevolata della controversia impedisce di pronunciare una decisione di rigetto, accoglimento o inammissibilità sul merito delle censure proposte, poiché assorbe la decisione del ricorso.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non estensibile analogicamente.
  • Le delibere comunali di stima del valore venale dei terreni edificabili operano come criterio presuntivo, ma la decisione sul valore concretamente imponibile richiede la valutazione delle peculiarità del bene secondo i parametri legali richiamati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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