Cassazione Civile, Ordinanza n. 20204/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impiego di una lavoratrice presso una residenza sanitaria per anziani, formalmente alle dipendenze di una cooperativa sociale che aveva stipulato con l'azienda sanitaria un contratto qualificato come appalto di servizi. La lavoratrice aveva chiesto il risarcimento del danno, lamentando che l'appalto non fosse genuino e che la prestazione fosse stata resa in un contesto di illecita somministrazione di manodopera; in primo grado la domanda era stata accolta con condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di differenze retributive parametrate al CCNL del comparto sanità pubblica. Dopo una prima riforma in appello e la cassazione per difetto di integrità del contraddittorio, la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha nuovamente confermato l'accertamento della non genuinità dell'appalto e la condanna della A.S.L. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il rapporto come appalto 'pesante' e, da ciò, avesse tratto illegittimamente la conclusione della somministrazione fraudolenta; la ricorrente contestava anche il percorso valutativo seguito dal giudice del merito nella ricostruzione dei fatti e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto la formale deduzione di violazione di legge, la censura mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che il giudice di rinvio non era vincolato dall'esito del precedente giudizio di merito, poiché la sentenza di appello era stata cassata per nullità derivante da mancata integrazione del contraddittorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore della lavoratrice, mentre sono state compensate nei confronti della cooperativa, che non aveva concluso per l'accoglimento o per il rigetto del ricorso. È stato altresì dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata insieme all'art. 29 per delimitare la disciplina della somministrazione di lavoro rispetto al contratto di appalto genuino.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
È richiamato come disposizione che, nel definire l'appalto genuino rispetto alla somministrazione, valorizza l'esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore e l'assunzione del rischio d'impresa.
È indicato come norma codicistica che individua gli elementi caratterizzanti l'appalto: organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio da parte dell'appaltatore.
È menzionato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La genuinità dell'appalto richiede, anche nell'appalto c.d. leggero o labour intensive, un'autonoma organizzazione dell'appaltatore e l'assunzione del relativo rischio d'impresa; l'uso di mezzi forniti dal committente non è di per sé decisivo per escludere la liceità del contratto.
- La distinzione tra appalto 'leggero' e 'pesante' rileva soprattutto per escludere che, nel primo, la disponibilità di attrezzature del committente valga automaticamente a qualificare il rapporto come illecito; resta comunque necessario che l'appaltatore apporti un quid pluris organizzativo.
- La cassazione per nullità del precedente giudizio d'appello per difetto di integrazione del contraddittorio comporta la rinnovazione del giudizio di secondo grado senza vincoli derivanti dall'esito del precedente accertamento di merito.
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