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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune di Roma aveva recuperato una maggiore ICI per l'anno 2000, contestando la motivazione dell'avviso, la mancata allegazione o la irregolare notificazione del provvedimento di attribuzione della nuova rendita catastale, la decadenza del Comune dal potere accertativo, nonché l'illegittimità di sanzioni e interessi. In particolare, sosteneva che la rendita fosse stata notificata al legale rappresentante presso la residenza personale anziché presso la sede legale della società incorporante e che l'avviso non consentisse di comprendere i criteri utilizzati per il ricalcolo dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva esaminato la questione, affermando la validità della notificazione della rendita e, quindi, la non necessità della sua allegazione all'avviso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per l'errata individuazione del vizio processuale dedotto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 74 della legge n. 342 del 2000, secondo cui, per le rendite anteriori al 31 dicembre 1999, l'avviso può costituire anche notificazione della rendita e non è necessaria l'allegazione integrale dell'atto, purché il suo contenuto essenziale sia riprodotto. Il quinto motivo è stato rigettato perché l'esenzione da sanzioni e interessi prevista dalla legge n. 342 del 2000 riguarda le rendite non previamente notificate, mentre nel caso concreto la notificazione era stata ritenuta corretta. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a contestare la correttezza delle ragioni giuridiche, non un effettivo omesso esame di fatti decisivi. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, pari a 3.000 euro in favore del Comune di Roma e 3.000 euro in favore dell'Agenzia del Territorio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che alcuni motivi fossero stati formulati utilizzando il vizio processuale o motivazionale errato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La censura di omessa pronuncia deve essere dedotta specificamente come violazione di tale norma.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Richiede la motivazione dei provvedimenti amministrativi. Nel caso concreto la censura non è stata accolta perché la CTR aveva ritenuto validamente notificato l'atto catastale richiamato nell'avviso.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Stabilisce gli obblighi di motivazione degli atti tributari e le condizioni per il richiamo ad altri atti. La Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla rendita già notificata, senza necessità di allegazione.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5, 10 e 11

    Regolano la determinazione della base imponibile ICI, gli obblighi dichiarativi e i termini per l'accertamento. La doglianza sulla decadenza non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza e per errata qualificazione del vizio.

  • D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3

    Prevede termini nell'ambito delle procedure catastali automatizzate. La Corte non ha accolto la tesi della contribuente sulla decadenza, poiché il motivo non consentiva di verificare adeguatamente la questione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17

    Disciplinano il procedimento sanzionatorio tributario. La loro violazione non è stata riconosciuta, poiché la maggiore imposta derivava da una rendita ritenuta validamente notificata.

  • Art. 145 c.p.c., testo applicabile ratione temporis

    Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche. La notifica al legale rappresentante presso la residenza può rilevare quando non sia possibile notificare presso la sede legale; tuttavia, la società non aveva trascritto la relata, impedendo il controllo della censura.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, commi 2 e 3

    Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita.

    Quando una rendita anteriore al 31 dicembre 1999 non sia stata previamente notificata, l'atto impositivo può costituire anche notificazione della rendita. L'esenzione da sanzioni e interessi opera però solo in tale specifica ipotesi, non quando la rendita sia stata validamente notificata in precedenza.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme al diritto. La Corte lo ha utilizzato per correggere le ragioni della CTR senza modificare il risultato.

Massime di principio

  • Se l'atto catastale presupposto è stato validamente notificato, l'avviso di accertamento tributario può richiamarlo senza allegarlo integralmente, purché ne riporti gli elementi essenziali e consenta al contribuente di comprendere la pretesa.
  • Per contestare una notificazione, il ricorrente deve produrre o trascrivere integralmente la relata e gli elementi necessari a verificare dove e come sia stata eseguita; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La pubblicità dell'incorporazione o del cambio di sede nel registro delle imprese non esonera automaticamente il contribuente dall'onere di dimostrare che gli uffici competenti fossero stati informati in modo rilevante ai fini della notificazione.
  • L'esenzione da sanzioni e interessi prevista per le rendite catastali anteriori al 31 dicembre 1999 opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge, in particolare quando la rendita non sia stata previamente notificata.
  • In cassazione è essenziale individuare correttamente il vizio: l'omessa pronuncia va denunciata ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, e il vizio motivazionale solo nei limiti consentiti dalla legge.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre riportare gli atti e i documenti indispensabili per consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure.

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