Sentenza del 24/04/2015 n. 2428 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione e controlli - Imposte sul reddito IRES - Finanziamento soci - Natura di effettivo aumento di capitale - Condizioni - Presunzione di evasione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione di ingenti versamenti effettuati dai soci e contabilizzati come finanziamenti. La società sosteneva che tali somme rappresentassero effettivi apporti o finanziamenti dei soci e non ricavi imponibili. L’Ufficio, invece, ha rilevato l’assenza di atti o delibere societarie idonei a dimostrare la natura dell’operazione, nonché l’inadeguatezza dei redditi dichiarati dai soci a giustificare l’entità dei versamenti. Il rinvenimento di una contabilità “in nero” ha inoltre rafforzato la presunzione che le somme costituissero ricavi non dichiarati.
La decisione
La contestazione della società è stata respinta ed è stato ritenuto legittimo l’accertamento induttivo extracontabile dell’Ufficio. I versamenti non sono stati riconosciuti come effettivi aumenti di capitale o finanziamenti regolarmente dimostrati, ma sono stati considerati ricavi sottratti a imposizione. La presunzione di evasione è risultata fondata sull’assenza di documentazione societaria, sull’incompatibilità tra i redditi dei soci e gli importi versati e sulla presenza di contabilità occulta.
Norme richiamate
Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento induttivo extracontabile quando la contabilità risulta inattendibile o emergono elementi gravi, precisi e concordanti di ricavi non dichiarati, anche in presenza di contabilità “in nero”.
Massime di principio
- I versamenti dei soci non sono automaticamente qualificabili come finanziamenti o aumenti di capitale: la loro natura deve risultare da atti, delibere, contratti e registrazioni coerenti.
- Quando mancano documenti societari che chiariscano se l’apporto sia gratuito, oneroso, rimborsabile o destinato ad aumento del capitale, l’Amministrazione può contestarne la qualificazione.
- La capacità reddituale dei soci costituisce un elemento rilevante: se i redditi dichiarati non consentono di giustificare le somme versate, può rafforzarsi la presunzione che esse provengano da ricavi societari non dichiarati.
- Il rinvenimento di contabilità occulta può rendere legittimo l’accertamento induttivo extracontabile e spostare sulla società l’onere di fornire una spiegazione documentata e plausibile dei flussi finanziari.
- Per prevenire contestazioni, i finanziamenti o gli apporti dei soci devono essere deliberati o contrattualizzati, tracciati tramite strumenti bancari e coerenti con la situazione patrimoniale e reddituale dei soci.
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