Sentenza del 24/04/2015 n. 264 - Comm. Trib. Prov. Pavia
PROCESSO TRIBUTARIO - OPERAZIONI INESISTENTI - Ripartizione dell'onere della prova tra Ufficio e Contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti. In via iniziale, il contribuente deve dimostrare l'esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni indicate nelle fatture. Se tale prova viene fornita, spetta all'Amministrazione dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, che le operazioni non siano state effettivamente realizzate oppure che siano state poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati. Nell'ipotesi di inesistenza soggettiva, secondo i principi della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Amministrazione deve inoltre provare, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.
La decisione
La sentenza afferma un sistema di onere probatorio progressivo: dopo la prova iniziale del contribuente, l'Amministrazione deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Se tali requisiti sono accertati dal giudice di merito, l'onere torna sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività dell'operazione, la propria estraneità alla frode e, per l'inesistenza soggettiva, di avere svolto tutti i ragionevoli controlli sul fornitore. Il testo fornito non indica l'esito concreto del giudizio, né specifica se il ricorso sia stato accolto o rigettato.
Norme richiamate
Articolo 2727 del codice civile
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per dimostrare l'inesistenza delle operazioni, ma devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Articolo 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere della prova si distribuisce tra le parti in modo dinamico: il contribuente deve provare i presupposti della propria pretesa fiscale, mentre l'Amministrazione deve provare i fatti impeditivi o contrari, con successivo possibile ritorno dell'onere sul contribuente quando siano emersi indizi qualificati.
Corte di giustizia dell'Unione europea, Kittel-Recolta, cause riunite C-439/04 e C-440/04
In caso di frode IVA, l'Amministrazione deve provare, mediante elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.
Corte di giustizia dell'Unione europea, Mahagében Kft e Dávid, cause riunite C-80/11 e C-142/11
Non è legittimo negare automaticamente la detrazione IVA al contribuente per irregolarità del fornitore; occorre dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Una volta dimostrato tale elemento, il contribuente deve provare di avere adottato controlli ragionevoli e diligenti.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, il contribuente deve anzitutto documentare che l'operazione è realmente avvenuta e che il soggetto indicato in fattura è effettivamente il fornitore o il prestatore.
- L'Amministrazione non può fondare la contestazione su mere illazioni: deve fornire elementi oggettivi e, per le presunzioni, gravi, precisi e concordanti.
- Quando l'inesistenza è soggettiva, l'Amministrazione deve dimostrare anche la conoscenza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente.
- Se gli indizi dell'Amministrazione superano la soglia probatoria richiesta, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta, inclusa la dimostrazione dei controlli ragionevoli effettuati sul fornitore.
- È opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, corrispondenza commerciale, evidenze della consegna o della prestazione e verifiche sull'affidabilità del fornitore.
- La regola non consente di attribuire automaticamente al contribuente le irregolarità del fornitore: deve essere dimostrato un suo coinvolgimento consapevole o una colpevole mancata diligenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 2422 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 2428 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 2430 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 apr 2015Sentenza del 24/04/2015 n. 2431 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →