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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 272 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Iscrizione ipotecaria - Immobile vincolato - Legittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: l'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta non legittima, poiché non può essere utilizzata una misura propedeutica all'espropriazione quando l'espropriazione stessa è vietata dalla legge per la particolare natura dell'immobile. L'agente della riscossione non può quindi iscrivere ipoteca sull'unico immobile abitativo del debitore, se ricorrono tutti i requisiti previsti dall'art. 76 del d.l. 69/2013.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché riguardava l'unico immobile di sua proprietà, adibito ad abitazione principale e coincidente con la sua residenza anagrafica. L'immobile non risultava essere un'abitazione di lusso né appartenere alle categorie catastali A/8 o A/9. In base all'art. 76 del d.l. 69/2013, l'espropriazione di tale bene è preclusa; secondo l'interpretazione accolta, tale divieto si estende anche all'iscrizione ipotecaria, quale misura preparatoria e funzionale alla successiva espropriazione.

Norme richiamate

  • Art. 76 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98

    È inibita l'espropriazione se "l'unico immobile di proprietà, con esclusione delle abitazioni di lusso (...) e, comunque, dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente".

    La norma impedisce l'espropriazione dell'unico immobile abitativo del debitore quando questo è la sua residenza anagrafica, salvo che si tratti di un'abitazione di lusso o di un fabbricato classificato catastalmente nelle categorie A/8 o A/9. Il divieto è stato interpretato come esteso anche all'iscrizione ipotecaria, perché quest'ultima costituisce una misura funzionale e propedeutica all'espropriazione.

Massime di principio

  • Quando l'espropriazione immobiliare è vietata per legge, non dovrebbe essere consentita neppure l'iscrizione ipotecaria se questa è direttamente finalizzata a preparare o rendere possibile l'espropriazione.
  • La protezione riguarda, in linea generale, l'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione e coincidente con la sua residenza anagrafica.
  • La tutela non opera automaticamente: occorre verificare che l'immobile non sia un'abitazione di lusso e non appartenga alle categorie catastali A/8 o A/9.
  • La verifica deve riferirsi alla situazione concreta esistente al momento dell'iscrizione: numero degli immobili posseduti, destinazione abitativa, residenza anagrafica e classificazione catastale.
  • La decisione riguarda specificamente l'iscrizione ipotecaria collegata alla riscossione e non implica necessariamente l'impossibilità di adottare ogni altra forma di garanzia o di riscossione prevista dalla legge.

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