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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Determinazione dell'imposta - Cessione di azioni o quote - Participation exemption (PEX) - Agevolazioni previste dall'art. 87, D.p.r. 22.12.1986, n. 917 - Fruizione possibile solo se sussistono i requisiti previsti dallo stesso art. 87.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio riteneva insussistente il requisito previsto dall'art. 87, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 917/1986, secondo cui la società partecipata deve esercitare un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 del medesimo decreto. In particolare, sosteneva che la partecipata fosse una mera società immobiliare di gestione e non svolgesse un'attività commerciale. È stato invece rilevato che la società, beneficiaria della scissione di un complesso immobiliare, aveva sostenuto costi per l'iter amministrativo e urbanistico diretto a trasformare i terreni e a destinarli alla vendita. Il complesso era inoltre iscritto in bilancio tra le rimanenze, come bene-merce, con incremento del valore per effetto dei costi sostenuti.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata disattesa. Le attività finalizzate a rendere edificabili i terreni e a prepararli alla vendita costituiscono attività imprenditoriali idonee a dimostrare il carattere commerciale della società partecipata. Tale commercialità può essere riconosciuta anche prima del compimento di operazioni imponibili e in presenza di sole operazioni passive, purché siano documentate attività organizzate e sostenute nell'esercizio dell'impresa. Di conseguenza, è stato ritenuto sussistente il requisito dell'art. 87, comma 1, lett. d), con conseguente applicabilità del regime PEX.

Norme richiamate

  • Art. 87, comma 1, lett. d), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione dell'art. 55

    Il requisito dell'esercizio di un'impresa commerciale non richiede necessariamente che la società abbia già realizzato operazioni attive o imponibili. È sufficiente che svolga un'attività economica organizzata e concretamente diretta alla valorizzazione e alla vendita dei beni.

  • Art. 55, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La nozione di impresa commerciale può ricomprendere attività immobiliari effettivamente imprenditoriali, come quelle dirette a rendere edificabili i terreni, sostenerne i costi di trasformazione e destinarli alla successiva vendita.

Massime di principio

  • Per applicare la participation exemption occorre verificare puntualmente tutti i requisiti dell'art. 87 TUIR, compreso quello relativo all'esercizio di un'impresa commerciale da parte della partecipata.
  • Una società immobiliare non è automaticamente una società non commerciale: la qualificazione dipende dall'attività concretamente svolta e non soltanto dall'oggetto sociale o dalla natura immobiliare dei beni posseduti.
  • Le attività preparatorie, urbanistiche e amministrative sostenute per rendere edificabili o vendibili gli immobili possono dimostrare l'esercizio di un'attività imprenditoriale.
  • La commercialità può essere provata anche in assenza di ricavi o operazioni attive, se risultano costi, organizzazione, investimenti e condotte coerenti con un progetto imprenditoriale di valorizzazione e vendita.
  • L'iscrizione degli immobili tra le rimanenze, anziché tra gli investimenti durevoli, costituisce un elemento significativo a sostegno della loro qualificazione come beni-merce e della natura commerciale dell'attività.

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