Sentenza del 24/04/2015 n. 2430 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Insussistenza della sospensione dei termini di impugnazione della cartella a seguito di richiesta di rateizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi è stata respinta. La normativa vigente non prevede che la richiesta di rateizzazione sospenda i termini per impugnare la cartella. Pertanto, il contribuente deve proporre ricorso entro il termine ordinario decorrente dalla regolare notifica della cartella, senza poter invocare la successiva istanza di rateizzazione come causa di sospensione o riapertura dei termini.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la decorrenza dei termini per impugnare la cartella, sostenendo che la presentazione di un'istanza di rateizzazione dell'importo iscritto a ruolo determinasse la sospensione o il differimento del termine per proporre ricorso.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
È richiamata nel quadro delle garanzie del contribuente, ma non viene individuata una disposizione che attribuisca alla richiesta di rateizzazione l'effetto di sospendere i termini di impugnazione.
Art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689
La disposizione è citata tra i riferimenti normativi, ma non risulta idonea a fondare una sospensione dei termini di impugnazione della cartella conseguente alla richiesta di rateizzazione.
Massime di principio
- La richiesta di rateizzazione riguarda le modalità di pagamento del debito e, di regola, non equivale a un'impugnazione né comporta il riconoscimento di una sospensione dei termini processuali.
- Il termine per contestare una cartella decorre normalmente dalla sua regolare notificazione e deve essere rispettato anche se il contribuente presenta successivamente un'istanza di rateizzazione.
- Chi intende contestare sia la pretesa tributaria sia le modalità di pagamento dovrebbe valutare tempestivamente la proposizione del ricorso, senza attendere l'esito della richiesta di rateizzazione.
- La rateizzazione e l'impugnazione sono strumenti distinti: l'una mira a dilazionare il pagamento, l'altra a contestare la legittimità o il contenuto della pretesa.
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