Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09543/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la spettanza, a un gruppo di dipendenti universitari inquadrati/equiparati ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, di alcune voci retributive previste per la dirigenza sanitaria: in particolare la "retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile" per il periodo 2001-2003 e la successiva "retribuzione di posizione minima unificata" per il periodo 2004-2009. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo l'indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979 per il periodo successivo al novembre 2004 e aveva negato le ulteriori voci retributive sul rilievo che esse spettassero ai dirigenti che avessero effettivamente svolto incarichi dirigenziali. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 e delle clausole del CCNL dirigenza area III 2002-2005 e successive, sostenendo che la retribuzione di posizione minima unificata, dal 1 gennaio 2004, fosse sganciata dall'incarico e dovesse essere riconosciuta anche al personale equiparato; (2) ulteriore violazione delle stesse norme e dei principi delle Sezioni Unite n. 9279/2016, assumendo che la Corte territoriale avesse contraddittoriamente affermato che la voce era legata non all'incarico ma alla qualifica dirigenziale, escludendola però per i dipendenti equiparati; (3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte interpretato in modo errato la clausola interpretativa ARAN/OO.SS. del 12.1.2021, che secondo i ricorrenti includeva anche il dirigente equiparato ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979; (4) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e irriducibile contrasto argomentativo; (5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese, poiché la parziale compensazione sarebbe stata illegittima in caso di accoglimento delle domande.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, richiamando un orientamento già consolidato: l'indennità/retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari non va automaticamente computata nella perequazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, perché essa è normalmente connessa all'effettivo conferimento dell'incarico dirigenziale; inoltre la clausola interpretativa ARAN/OO.SS. del 12.1.2021 non era decisiva nel giudizio, poiché riferita ai dirigenti sanitari del SSN e alla copertura dell'onere sul pertinente fondo contrattuale, non alla diversa posizione del dipendente universitario soltanto strutturato nel SSN. Ha poi escluso il vizio motivazionale, rilevando che la sentenza impugnata esponeva un percorso logico-giuridico sufficiente a superare il "minimo costituzionale". Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di reale contenuto censuratorio, essendo formulato come conseguenza del preteso accoglimento degli altri motivi già respinti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di settore non era ancora consolidata al momento della proposizione del ricorso; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 761/1979

    l'indennità di perequazione ex art. 31 non comporta l'automatico inserimento, nel computo, della retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari; le somme necessarie sono disciplinate dal sistema di finanziamento previsto dalla norma e dalle convenzioni con le Regioni.

  • art. 33, comma 1, lett. A, CCNL dirigenza area III 2002-2005

    la clausola invocata dai ricorrenti non è stata ritenuta idonea a fondare il diritto alla retribuzione di posizione minima unificata del dipendente universitario equiparato.

  • art. 64 d.lgs. n. 165/2001

    è richiamato quale base della clausola di interpretazione autentica ARAN/OO.SS., ma tale clausola non è stata ritenuta decisiva per il caso concreto.

  • art. 3 CCNL dirigenza area III 2006

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa, senza essere accolto dalla Corte.

  • art. 40 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza area III

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme collettive invocate.

  • art. 44 CCNL dirigenza area III 2002-2005

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme collettive invocate.

  • art. 3 CCNL 6 maggio 2010 dirigenza area III

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme collettive invocate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge dedotti dai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro per il motivo relativo al vizio di motivazione/nullità della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione sussiste solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo o motivazione meramente apparente.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per semplice insufficienza o non condivisibilità.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione della clausola collettiva, ma la censura è stata disattesa.

  • art. 1363 c.c.

    invocato per l'interpretazione sistematica della clausola collettiva, ma la censura è stata disattesa.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché meramente conseguenziale all'accoglimento di motivi che sono stati respinti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • L'indennità o retribuzione di posizione prevista per la dirigenza sanitaria non si inserisce automaticamente nel calcolo della perequazione ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, quando essa sia strutturalmente collegata all'effettivo conferimento dell'incarico dirigenziale e alla relativa responsabilità.
  • La clausola di interpretazione autentica di un CCNL non può essere estesa oltre il suo ambito soggettivo e oggettivo: se è riferita ai dirigenti sanitari del SSN e alla copertura dei relativi oneri sul fondo contrattuale, non vale automaticamente per soggetti universitari soltanto equiparati o strutturati nel SSN.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale rileva solo se la sentenza sia priva del necessario percorso logico o presenti una motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente la mera diversa lettura delle risultanze o l'insoddisfazione per la soluzione adottata.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile quando non investa una autonoma ratio decidendi, ma si limiti a derivare dal preteso accoglimento di motivi principali già disattesi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.