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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29388/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore)

La controversia

Una società che gestiva il servizio idrico impugnava la decisione del Tribunale che, a sua volta, aveva confermato in gran parte la sentenza di primo grado con cui erano state accolte le domande di alcuni utenti per il risarcimento dei danni e per la restituzione del 50% dei canoni pagati per la fornitura dell'acqua. Nel giudizio di merito la società aveva anche proposto domanda di manleva nei confronti della Regione Lazio e dell'autorità d'ambito territoriale, ma in appello aveva poi rinunciato agli atti e alle domande verso quest'ultima, con accettazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia principale, riproponendo una questione già sollevata in appello; 2) violazione della disciplina del servizio idrico, della normativa europea e della normativa emergenziale, oltre che dell'art. 1218 c.c., sostenendo che il rapporto con gli enti pubblici avesse natura civilistica e che la domanda di garanzia impropria verso la Regione appartenesse alla giurisdizione ordinaria; 3) omesso esame di fatti decisivi e della normativa richiamata in relazione al ruolo della Regione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo affermando la giurisdizione ordinaria sulla domanda di manleva impropria verso la Regione, e ha dichiarato assorbito il terzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, condannando la società ricorrente a rifondere le spese ai controricorrenti utenti. Ha invece accolto il secondo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione Lazio e cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale capo, con rinvio al Tribunale di Viterbo in diversa composizione anche per le spese. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare in senso civilistico il rapporto e sostenere la responsabilità dell'ente pubblico; la Corte, nel motivare l'accoglimento del secondo motivo, ha valorizzato la natura della domanda di garanzia impropria come riflesso della domanda risarcitoria principale, attribuendone la giurisdizione al giudice ordinario.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La censura formulata come omesso esame di fatto decisivo è stata ritenuta non congrua rispetto alla fattispecie dedotta e comunque assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

  • d.lgs. 152/2006, artt. 141 ss.

    Normativa richiamata dalla ricorrente a sostegno della natura del rapporto e delle responsabilità nella gestione del servizio idrico; non ha mutato l'esito sulla giurisdizione della domanda di manleva.

  • d.lgs. 98/83/CE, artt. 9, 12 e 13

    Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne ha tratto una diversa qualificazione della controversia, che è stata ricondotta alla giurisdizione ordinaria per la domanda di garanzia impropria.

  • O.P.C.M. 3921/2011

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni; non è stata ritenuta decisiva ai fini della giurisdizione della domanda di manleva.

Massime di principio

  • La domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto verso un terzo è attratta nella giurisdizione del giudice che conosce della domanda principale, quando la garanzia costituisce il riflesso della pretesa risarcitoria azionata contro il convenuto stesso.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che ripropone una questione di giurisdizione già esaminata dai precedenti di legittimità, senza offrire argomenti nuovi o confutare le ragioni poste a base degli orientamenti consolidati, è infondato.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere coerente con la reale dinamica del fatto asseritamente trascurato; se il motivo è incompatibile con la fattispecie dedotta o risulta assorbito dall'accoglimento di altra doglianza, non può condurre a cassazione autonoma.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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