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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29158/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione di un'unità immobiliare in un centro commerciale, nel quale era stato pattuito che, dal 2020, i costi condominiali e gli oneri del consorzio per i servizi comuni sarebbero stati posti a carico del conduttore entro il limite annuo imponibile di 40.000 euro, con eccedenza a carico del locatore. Dopo l'apertura di una procedura di concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento della locatrice, la conduttrice ha chiesto l'ammissione al passivo per complessivi 82.438,42 euro oltre IVA, relativi a costi condominiali del 2020 e del 2021. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; il tribunale, in sede di opposizione, ha ammesso solo 28.135,12 euro in chirografo, escludendo l'IVA e negando la prova dei costi 2021. Con il ricorso per cassazione la società conduttrice ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla prededuzione concorsuale, sostenendo che i costi 2020, sorti in pendenza di concordato preventivo, avessero natura prededucibile; 2) violazione delle norme IVA e della disciplina delle locazioni, assumendo che il ribaltamento dei costi condominiali eccedenti fosse prestazione accessoria alla locazione e quindi assoggettata a IVA; 3) omesso esame di un documento decisivo, ritenendo che la documentazione prodotta provasse anche per il 2021 costi superiori al limite contrattuale e quindi il diritto al rimborso di 7.633,38 euro oltre IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della prededuzione non risultava trattata nel decreto impugnato e la ricorrente non aveva indicato in modo autosufficiente dove e come la domanda fosse stata proposta in precedenza, con conseguente novità della censura. Il secondo motivo è stato respinto nel merito: la regola dell'art. 9, comma 4, l. 392/1978 riguarda gli oneri addebitati dal locatore al conduttore come corrispettivi di prestazioni accessorie alla locazione, mentre nel caso esaminato si trattava dell'opposto, cioè di costi condominiali chiesti dal conduttore al locatore perché eccedenti il limite contrattuale; inoltre i costi condominiali di per sé non costituiscono cessione di beni o prestazione di servizi imponibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di merito aveva esaminato il fatto storico dell'esistenza di costi 2021, ritenendo però che non vi fosse prova idonea del credito; la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita dal vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 l. fall.

    richiamato come norma sulla prededuzione, ma la Corte rileva che la relativa doglianza era nuova e non autosufficiente

  • art. 161, comma 7, l. fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prededucibilità dei crediti sorti in concordato preventivo

  • art. 69-bis l. fall.

    richiamato dalla ricorrente per la prededuzione dei crediti nella crisi concorsuale

  • art. 93, comma 3, n. 4, l. fall.

    la domanda di ammissione al passivo deve indicare l'eventuale titolo di prelazione; la Corte estende l'esigenza di specificità anche alla richiesta di prededuzione

  • art. 12 d.P.R. 633/1972

    la Corte esclude che possa applicarsi al ribaltamento di costi condominiali richiesti dal conduttore al locatore, perché non si tratta di prestazioni accessorie rese dal locatore al conduttore

  • art. 9, comma 4, l. 392/1978

    si riferisce agli oneri addebitati dal locatore al conduttore come corrispettivi di prestazioni accessorie alla locazione; non è applicabile al caso inverso esaminato

  • art. 9, comma 1, l. 392/1978

    elenca gli oneri normalmente a carico del conduttore, ma nel caso concreto il credito riguardava spese eccedenti che il conduttore chiedeva al locatore

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali sul trattamento IVA del credito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una diversa valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per definire il fatto principale e il tema dell'onere probatorio in relazione al vizio motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto

Massime di principio

  • La domanda di insinuazione al passivo che intenda ottenere un trattamento prioritario, come la prededuzione o un privilegio, deve essere formulata in modo specifico sin dall'atto introduttivo e deve indicare i fatti costitutivi e il titolo del trattamento richiesto; in cassazione la censura è inammissibile se non è autosufficiente quanto alla previa deduzione della questione nei gradi di merito.
  • Nel processo di verifica del passivo, la modifica della qualificazione del credito in senso più favorevole rispetto alla domanda originaria può integrare un inammissibile mutamento della domanda, soprattutto se incide sulla posizione degli altri creditori e non risulta tempestivamente proposta.
  • L'art. 9, comma 4, l. 392/1978 e il correlato art. 12 d.P.R. 633/1972 operano per gli oneri che il locatore addebita al conduttore come accessori della locazione; non sono automaticamente estensibili alla fattispecie opposta in cui il conduttore pretenda dal locatore il rimborso di costi condominiali eccedenti un limite contrattuale.
  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Un documento non è di per sé decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. se il giudice di merito ha comunque esaminato il fatto storico a cui il documento si riferisce, limitandosi a ritenere non raggiunta la prova del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLocazione commercialeProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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