Cassazione Civile, Ordinanza n. 27606/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, relativo al periodo 26 novembre-31 dicembre 2009 successivo alla trasformazione della società da Cedac S.a.s. di Tosi Elena & C. in Real Estate Carletti S.r.l., con contestazione di II.DD., IVA e accessori. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva accolto la censura preliminare concernente la mancanza di delega di firma dell'atto impositivo e aveva perciò dichiarato illegittimo l'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 e 53 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse omesso di considerare che l'appello della contribuente richiamava la portata non invalidante della sentenza costituzionale n. 37/2015 in tema di delega di firma; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato l'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario dell'area direttiva e alla prova della delega, già documentate in atti. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, ribadendo che l'avviso avrebbe dovuto essere sottoscritto dal direttore provinciale e che la delega doveva essere allegata all'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, ravvisando che la CTR non si era confrontata con la documentazione prodotta dall'Ufficio in primo grado, dalla quale emergevano l'appartenenza della sottoscrittrice dell'avviso all'area funzionale rilevante, l'ordine di servizio attributivo e la conferma del direttore subentrante. Ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva, senza che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, d.l. 16/2012 incida sulla validità degli atti; ha inoltre escluso che la mancanza della firma del direttore provinciale o la mancata allegazione della delega comportino nullità assoluta, potendo al più profilarsi un'ipotesi di annullabilità e potendo la prova della delega essere fornita in giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa composizione della CTR, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione
è stato utilizzato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre errori processuali della sentenza d'appello.
richiamato per sostenere l'omessa pronuncia della CTR su un profilo decisivo dell'appello.
artt. 18 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati per censurare il modo in cui la CTR avrebbe delimitato il thema decidendum nel giudizio tributario.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la prova della delega può essere fornita in giudizio.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine all'esistenza della delega di firma.
la Corte richiama un proprio principio di diritto già affermato in materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, convertito in l. n. 44 del 2012
la declaratoria di incostituzionalità di tale disposizione non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionario delegato di carriera direttiva.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la sottoscrizione è valida se apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario appartenente a un ruolo direttivo munito di delega, senza necessità della qualifica dirigenziale.
- La mancata allegazione della delega all'avviso non determina, di per sé, la nullità assoluta dell'atto, potendo la delega essere provata nel corso del giudizio.
- La declaratoria di incostituzionalità della normativa sulla dirigenza dell'Agenzia non travolge automaticamente gli atti sottoscritti da funzionari delegati di carriera direttiva.
- Il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi documentali prodotti sulla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo e non può dichiararne l'illegittimità senza confrontarsi con tali prove.
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