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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32978/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il Comune ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro l'ordinanza della Cassazione n. 26202/2023, deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. nella parte in cui il precedente giudizio di legittimità aveva dichiarato generico il secondo motivo di ricorso relativo alla prescrizione dei contributi previdenziali. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente percepito il contenuto del ricorso originario, ritenendo non indicato il dies a quo della prescrizione, quando invece nel ricorso erano stati chiaramente indicati sia il momento iniziale del decorso (svolgimento dell'attività lavorativa, o al più tardi l'entrata in vigore della L. n. 335/1995) sia la data di maturazione del termine e la data del primo asserito atto interruttivo. La lite originaria riguardava un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per contributi dovuti dal Comune in favore di quattro lavoratori, sulla base di sentenze del TAR che avevano accertato l'esistenza dei rapporti di lavoro e ordinato la regolarizzazione contributiva; il Comune sosteneva, tra l'altro, che il credito fosse prescritto e che non potesse operare il giudicato amministrativo nei confronti di un terzo estraneo ai relativi giudizi.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non colpisse un errore di percezione del contenuto materiale degli atti, ma soltanto la valutazione/interpretazione compiuta dal Collegio sul contenuto del ricorso originario e sulla genericità del motivo relativo alla prescrizione. Poiché l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una svista materiale, immediatamente rilevabile, incidente su un fatto non controverso e non valutato, la domanda è stata dichiarata inammissibile. Il Comune è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio straordinario utilizzabile per revocare una pronuncia della Cassazione, ma solo nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una svista materiale o errore di percezione, decisivo e risultante dagli atti, non in un errore di valutazione o interpretazione.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel contesto dell'originario motivo relativo all'efficacia del giudicato e ai suoi limiti verso i terzi.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel contesto dell'originario motivo relativo al giudicato formale/sostanziale.

  • art. 2126 c.c.

    richiamato nell'elencazione delle norme oggetto del precedente ricorso, senza specifica ulteriore elaborazione nella presente decisione.

  • L. n. 152 del 1968, art. 1

    richiamata come norma coinvolta nella precedente controversia contributiva.

  • r.d.l. n. 1605 del 1925, artt. 1 e 6

    richiamati come disposizioni richiamate nel precedente ricorso.

  • L. n. 1034 del 1971, art. 26

    richiamata nel contesto dell'originaria controversia davanti al giudice amministrativo.

  • L. n. 1338 del 1962, art. 13

    richiamata in relazione alla vicenda contributiva e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Cassazione è ammissibile solo se si deduce un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., cioè una falsa percezione immediata e obiettiva di un fatto risultante dagli atti, non una diversa lettura o valutazione del contenuto degli atti processuali.
  • Non integra errore revocatorio la critica alla qualificazione del motivo come generico quando la decisione impugnata si fonda sull'interpretazione del ricorso e sulla valutazione della sua decisività alla luce degli atti interruttivi della prescrizione accertati dal giudice di merito.
  • L'errore revocatorio richiede il contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella pronuncia e quella emergente incontestabilmente dagli atti; se il fatto è stato oggetto di valutazione o di controversia, il rimedio straordinario non è esperibile.
  • Nel giudizio di revocazione, la deduzione che la Corte abbia male interpretato il ricorso originario non è sufficiente: occorre dimostrare una mera svista materiale e decisiva, non censurabile con il paradigma dell'errore di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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