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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31256/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente di ente locale aveva chiesto il risarcimento dei danni assumendo di essere stato illegittimamente privato dell'incarico di capo settore edilizia e successivamente assegnato ad altri incarichi, da lui ritenuti inferiori o comunque non equivalenti, con conseguente dequalificazione professionale, lesione dell'immagine, perdita di chance, mancata percezione di compensi collegati all'attività svolta e danni ulteriori. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva riconosciuto l'illegittimità della revoca dell'incarico originario ma aveva rigettato quasi tutte le domande risarcitorie, accogliendo solo quella relativa alle differenze sull'indennità di posizione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto del precedente rinvio; la nullità dei nuovi incarichi e il diritto all'integrale trattamento economico; l'omessa pronuncia su vari motivi del ricorso in riassunzione; l'erronea qualificazione come dirigenziali delle nuove mansioni; vizi sulle prove e sui poteri istruttori; omessa valutazione dei documenti; motivazione apparente; e violazione delle norme sul risarcimento dei danni e sull'art. 115 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili o infondati perché non colpivano la ratio decidendi, tendevano a una rivalutazione del fatto e delle prove, non rispettavano il requisito di specificità, e perché nel giudizio di rinvio non potevano essere introdotti motivi nuovi rispetto a quelli dell'appello originario. Ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che la decisione della Corte d'appello violasse l'art. 384 c.p.c., poiché la precedente cassazione aveva solo fissato i principi di diritto sulla revoca dell'incarico dirigenziale, demandando al giudice di rinvio la concreta regolazione del merito e la quantificazione dei danni. Ha poi dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi che contestavano la natura dirigenziale dei nuovi incarichi, la loro validità, la mancata pronuncia su motivi del ricorso in riassunzione, la valutazione delle prove, l'omessa ammissione di istruttorie officiose e la motivazione della sentenza d'appello, rilevando che le doglianze miravano in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti. Ha inoltre ribadito che nel giudizio di rinvio non possono essere proposti motivi diversi da quelli devoluti con l'appello originario e che il vizio di omessa pronuncia non riguarda le questioni processuali. La domanda risarcitoria è rimasta dunque respinta, salvo la conferma della statuizione favorevole sulle differenze di indennità di posizione già riconosciute in appello.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    La precedente cassazione aveva enunciato principi di diritto vincolanti, ma non aveva deciso nel merito né accertato direttamente la nullità della revoca; il giudice di rinvio doveva applicare quei principi alla concreta liquidazione delle conseguenze.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità devono colpire la ratio decidendi e non risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande e questioni di merito, non le eccezioni processuali; inoltre non vi è omessa pronuncia quando la decisione di merito rende implicitamente incompatibile la pretesa.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico, con indicazione/localizzazione degli atti e delle allegazioni rilevanti; la mancanza di specificità rende inammissibili molte censure, specie quelle fondate su atti del giudizio di rinvio o su contestazioni probatorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti di motivazione radicalmente viziata.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere nuovamente sollecitata in cassazione sotto la veste di violazione di legge.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come norma in tema di responsabilità per inadempimento, ma le doglianze non hanno dimostrato un effettivo contrasto della sentenza con il suo precetto.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento richiede prova del danno-conseguenza causalmente derivato dall'illecito; nel caso concreto molte pretese sono state rigettate per mancanza di prova.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella fattispecie, che riguardava la responsabilità da illegittima revoca di incarico e i danni conseguenti.

  • art. 1324 c.c.

    Invocato per contestare la validità degli atti di conferimento dei nuovi incarichi, ma senza una critica specifica alle affermazioni di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità dei provvedimenti di revoca e dei nuovi incarichi, ma la censura è stata ritenuta non specifica o eccedente i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato in via difensiva dal ricorrente, ma non pertinente come ratio decisiva della controversia, centrata sul pubblico impiego contrattualizzato e sulla revoca di incarichi dirigenziali.

  • art. 2103 c.c.

    Non trova applicazione, nel pubblico impiego dirigenziale, nel senso invocato dal ricorrente; la qualifica dirigenziale comporta l'attitudine all'assunzione di incarichi dirigenziali di diverso tipo, salva la peculiare dirigenza tecnica.

  • art. 19, D. Lgs. n. 165/2001

    Richiamato per definire il conferimento degli incarichi dirigenziali e per escludere, nel caso concreto, l'operatività della tutela tipica dell'art. 2103 c.c. nei termini pretesi dal dirigente.

  • art. 4, D. Lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle regole sul conferimento delle funzioni; la censura è stata però giudicata inammissibile perché volta a rivalutare il fatto.

  • art. 5, D. Lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente in tema di organizzazione del lavoro pubblico, senza che la Corte ravvisasse una concreta violazione decisiva.

  • art. 107, D. Lgs. n. 267/2000

    Richiamato in tema di funzioni e incarichi dirigenziali degli enti locali.

  • art. 109, D. Lgs. n. 267/2000

    Richiamato per la disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali negli enti locali.

  • art. 110, D. Lgs. n. 267/2000

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli incarichi dirigenziali degli enti locali.

  • art. 22, CCNL 10.4.1996

    Richiamato come fonte collettiva relativa alla revoca anticipata degli incarichi dirigenziali, che deve essere formale e motivata.

  • art. 13, CCNL 23.12.1999

    Richiamato come fonte che disciplina gli incarichi dirigenziali negli enti locali e la loro temporaneità/rotazione.

  • art. 14, CCNL per il personale dirigenziale degli enti locali del 23.12.1999

    Richiamato nel quadro delle regole sugli incarichi dirigenziali.

  • art. 17, D. Lgs. n. 29/1993

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina delle funzioni dirigenziali.

  • art. 21, D. Lgs. n. 29/1993

    Richiamato dal ricorrente in tema di obblighi e responsabilità dirigenziali.

  • art. 52, D. Lgs. n. 29/1993

    Richiamato dal ricorrente in tema di mansioni e utilizzazione del lavoratore pubblico.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato per sostenere doveri di correttezza nell'assegnazione e gestione degli incarichi, senza specifica dimostrazione di violazione decisiva.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato quale parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione alla nullità degli atti e alla causa del provvedimento, ma senza esito favorevole.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato per contestare la partecipazione di un soggetto non legittimato alle udienze di assunzione testimoniale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 84 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 420 c.p.c. per la partecipazione alle udienze e il patrocinio.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude che la garanzia del giusto processo imponga un obbligo incondizionato di assumere ogni mezzo istruttorio richiesto dalla parte o di derogare alle regole nazionali su ammissibilità e valutazione della prova.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione, ma non ritenuto violato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e all'istruzione della causa, senza che la censura superasse il vaglio di specificità.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimità della pretesa economica e organizzativa.

  • art. 1 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nelle domande risarcitorie, senza specifica incidenza nella decisione.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento dei pregiudizi non patrimoniali allegati.

  • art. 18, L. n. 109/1994

    Richiamato per i compensi connessi all'attività di responsabile/progetto; la domanda è stata rigettata per difetto di prova sulle somme e sulla quota spettante.

  • art. 2779 c.c.

    Richiamato nel motivo finale del ricorso, ma senza specifica dimostrazione della sua violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ribadito che la parte che chiede il risarcimento deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle presunzioni, ma senza successo, per sostenere la prova dei danni.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e prova del danno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, le parti non possono introdurre motivi di impugnazione nuovi o diversi rispetto a quelli devoluti con l'appello originario; il giudice di rinvio deve restare nei limiti del decisum rescindente e del giudicato interno.
  • La cassazione che enunci solo principi di diritto non accerta automaticamente il merito della nullità o illegittimità dell'atto, ma rimette al giudice di rinvio la concreta applicazione di quei principi e la regolazione delle conseguenze economiche.
  • Nel pubblico impiego dirigenziale, la contestazione dell'assegnazione ad altro incarico non può essere automaticamente ricondotta all'art. 2103 c.c.; occorre verificare se il nuovo incarico sia comunque dirigenziale e se ricorrano i presupposti specifici di illegittimità dell'atto di revoca o di conferimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a rivalutare fatti, prove e risultanze istruttorie riservati al giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste rispetto alle eccezioni processuali e, in ogni caso, è escluso quando la decisione di merito renda incompatibile la pretesa non espressamente esaminata.
  • La deduzione del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi richiede l'indicazione specifica della pista probatoria, dei fatti decisivi e delle istanze formulate nel giudizio di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Il danno da demansionamento, da lesione dell'immagine, da perdita di chance o da mancata corresponsione di emolumenti accessori deve essere allegato e provato nei suoi presupposti fattuali e nella sua quantificazione; non basta affermarne l'esistenza in via assertiva.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti anomalie radicali che si risolvano in motivazione apparente, mancanza assoluta, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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