Cassazione Civile, Ordinanza n. 09467/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una società condòmina per i danni subiti dalla propria proprietà esclusiva a causa di infiltrazioni di umidità provenienti da parti comuni di un supercondominio. Il Tribunale aveva accolto la domanda e aveva liquidato il danno, precisando in motivazione che l’importo dovesse essere ripartito tra tutti i condomini in proporzione alle quote millesimali. In appello il supercondominio contestava sia la mancata considerazione della compartecipazione della danneggiata alla ripartizione del danno, sia la debenza dell’IVA sul risarcimento. Con il ricorso per cassazione il supercondominio deduceva: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1117, 1227, 2043, 2051 e 2055 c.c., sostenendo che la Corte d’appello, pur riducendo il danno, non aveva riprodotto la statuizione di primo grado sulla ripartizione interna del risarcimento tra tutti i condomini, inclusa la stessa società attrice; 2) violazione del d.P.R. n. 633/1972, per avere la Corte d’appello riconosciuto l’IVA sul risarcimento senza verificare se la danneggiata, essendo soggetto IVA e operante nel settore immobiliare, potesse detrarla o chiederne il rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che, nei danni cagionati da cosa comune in custodia, la responsabilità verso il danneggiato è solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., anche se il danneggiato è un condomino, da considerarsi terzo rispetto agli altri condomini; la ripartizione interna delle spese tra i condomini attiene invece ai rapporti condominiali e all’art. 1123 c.c., e non incide sul rapporto risarcitorio verso il terzo. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il risarcimento del danno patrimoniale può comprendere l’IVA solo se il danneggiato non abbia diritto alla detrazione o al rimborso dell’imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso omesso esame della questione sulla ripartizione del danno, ma la censura è stata ritenuta infondata e non specificamente riferibile alla sentenza impugnata
richiamato dal ricorrente; la Corte non lo assume come decisivo ai fini della decisione
indica il criterio di riparto interno delle spese tra condomini in base alla comproprietà delle parti comuni, distinto dalla responsabilità risarcitoria verso il danneggiato
richiamato dal ricorrente; non è accolto come fondamento della censura sul riparto del danno
richiamato dal ricorrente; la Corte qualifica la fattispecie soprattutto come responsabilità da cosa in custodia e responsabilità solidale verso il danneggiato
richiamato dal ricorrente; la Corte riconduce il danno da infiltrazioni provenienti da cosa comune alla responsabilità da custodia
viene affermato che, per il danno causato da cosa comune in custodia, opera la responsabilità solidale verso il danneggiato, che è terzo rispetto agli altri condomini
artt. 4, 6, 18 e 19 del d.P.R. n. 633/1972
richiamati per sostenere la non debenza dell’IVA; la Corte afferma che l’IVA può essere risarcita solo se il danneggiato non abbia diritto alla detrazione o al rimborso
artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
indicato come norma di raccordo per l’applicazione del rito camerale nel testo temporale pertinente
Massime di principio
- Nei danni provocati da infiltrazioni provenienti da una parte comune in custodia, la pretesa risarcitoria del danneggiato si fonda sulla responsabilità solidale dei condomini ex art. 2055, comma 1, c.c., non su una ripartizione pro quota del debito verso il danneggiato.
- Il condomino che subisce il danno da cosa comune è equiparato, ai fini del rapporto risarcitorio, a un terzo rispetto agli altri condomini: la sua eventuale qualità di comproprietario non trasforma il credito risarcitorio in un credito da ripartire internamente tra tutti i partecipanti.
- La ripartizione interna delle spese tra condomini secondo l’art. 1123 c.c. riguarda i rapporti interni di contribuzione alla spesa condominiale e non incide sulla responsabilità verso il terzo danneggiato.
- Il risarcimento del danno patrimoniale può comprendere l’IVA sulle spese di ripristino solo se il danneggiato non abbia titolo per detrarla o ottenerne il rimborso; in presenza di detraibilità o recuperabilità, l’IVA non costituisce un danno effettivamente sopportato.
- In cassazione, la censura deve essere specificamente riferibile alla motivazione della sentenza impugnata; una doglianza che non colpisca realmente la ratio decidendi è infondata e può essere considerata priva di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09447/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09449/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09450/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09451/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →