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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17174/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano frequentato corsi di specializzazione medica post laurea in anni accademici successivi al 1991 e avevano percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991. Sostenevano che, per effetto del tardivo recepimento dell’acquis communautaire e della direttiva n. 16 del 1993, dovesse essere loro riconosciuto il trattamento economico più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, comprensivo di differenze retributive, benefici di carriera, contributivi e previdenziali. In subordine chiedevano l’indicizzazione della borsa e la rideterminazione triennale dell’importo, nonché il risarcimento di ulteriori danni. Denunciavano inoltre omessa pronuncia sul miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal CCNL del SSN. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto; contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla pretesa violazione delle norme interne e unionale relative alla remunerazione degli specializzandi e sulla mancata pronuncia su alcune domande accessorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero coperte da un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il trattamento economico previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006/2007, mentre per gli iscritti agli anni precedenti resta applicabile la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale sia economico. Ha escluso che la direttiva del 1993 avesse introdotto un nuovo obbligo quanto alla misura della remunerazione e ha ribadito che la borsa di studio prevista dal 1991 costituiva già adempimento sufficiente degli obblighi comunitari. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’adeguamento triennale e di ulteriori benefici previdenziali o di carriera, nonché l’esistenza di danni ulteriori non specificamente allegati e provati. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite e al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    il relativo trattamento economico per i medici specializzandi opera solo per gli iscritti dall’anno accademico 2006/2007.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    resta applicabile agli specializzandi iscritti negli anni antecedenti il 2006/2007; la borsa di studio ivi prevista è considerata sufficiente adempimento degli obblighi comunitari.

  • art. 1, comma 300, L. n. 266 del 2005

    differisce l’applicazione del nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 all’anno accademico 2006/2007.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997

    ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l’applicazione dell’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991.

  • art. 36, comma 1, L. n. 289 del 2002

    ha confermato l’esclusione dell’adeguamento triennale della borsa di studio.

  • art. 1224 c.c.

    gli eventuali maggiori danni e gli interessi legali sono riconoscibili solo alle condizioni ordinarie del debito di valuta e se specificamente provati.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    fondamento della condanna per responsabilità processuale aggravata.

  • art. 97, primo comma, c.p.c.

    consente la condanna solidale alle spese e alla responsabilità aggravata in presenza di comunanza di interessi tra le parti soccombenti.

  • art. 36 Cost.

    non si applica al rapporto degli specializzandi, poiché il contratto di formazione specialistica non è qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato.

  • art. 3 Cost.

    non risulta violato dalla scelta legislativa di disciplinare diversamente il trattamento economico degli specializzandi prima e dopo il 2006/2007.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata alla luce dell’impostazione complessiva della decisione di merito, richiamata dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi integralmente la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, senza estensione del trattamento economico più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999.
  • La direttiva comunitaria del 1993, avendo natura compilativa e di coordinamento delle precedenti direttive, non introduce di per sé un nuovo parametro economico per la remunerazione degli specializzandi rispetto a quello già attuato con la borsa di studio prevista dal 1991.
  • Il rapporto degli specializzandi non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato né parasubordinato; pertanto non si applica il parametro dell’art. 36 Cost. sulla sufficienza della retribuzione.
  • L’adeguamento triennale della borsa di studio previsto originariamente dal d.lgs. n. 257 del 1991 è stato escluso dalle successive leggi di finanziamento e non può essere rivendicato dagli interessati.
  • Domande risarcitorie ulteriori richiedono allegazione e prova specifica del danno oltre la remunerazione già riconosciuta; in difetto non può essere riconosciuto alcun maggior pregiudizio.
  • La condanna solidale alle spese e alla responsabilità processuale aggravata è legittima anche in presenza di pluralità di soccombenti con interessi convergenti e identiche questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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