Cassazione Civile, Ordinanza n. 23856/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002. La CTP aveva rigettato la domanda perché, sulla documentazione prodotta, non risultava quantificabile l'importo da rimborsare. In appello, la CTR aveva invece accolto il gravame del contribuente, ritenendo sufficiente la documentazione depositata a dimostrare l'ammontare dei tributi versati, e aveva respinto l'appello incidentale dell'Agenzia, sia sul termine per l'istanza di rimborso sia sulla pretesa incompatibilità del beneficio per il fatto che il richiedente svolgesse attività d'impresa, richiamando la disciplina UE sugli aiuti di Stato e il regime de minimis. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e della disciplina UE sugli aiuti di Stato, per avere la CTR riconosciuto il beneficio senza prova dei presupposti di applicabilità del regime de minimis; violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice d'appello esonerato il contribuente dall'onere di provare la compatibilità del rimborso con il regolamento de minimis, rinviando di fatto all'attività istruttoria dell'Amministrazione in sede esecutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Ha affermato che, in tema di agevolazioni fiscali per le vittime del sisma in Sicilia, il beneficio non spetta ai contribuenti che svolgono attività d'impresa se non è dimostrata la sussistenza dei presupposti di compatibilità con il diritto UE, in particolare con il regime de minimis o con l'assenza di sovracompensazione del danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché la CTR si era limitata a descrivere in astratto i presupposti dell'esclusione dell'aiuto di Stato senza verificare se il contribuente avesse effettivamente fornito la prova richiesta. La causa è stata rinviata al giudice di merito affinché accerti se nel giudizio di secondo grado fosse stata prodotta la documentazione necessaria, anche alla luce dello ius superveniens e della possibilità di deposito di documenti prima non ottenibili. La Corte ha inoltre dato atto che il giudice di merito aveva correttamente escluso il rimborso dell'IVA.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
prevede un beneficio fiscale per le vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, ma non è applicabile ai contribuenti esercenti attività d'impresa se l'aiuto integra un aiuto di Stato incompatibile o non rientra nei limiti del de minimis.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
disciplina il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso, richiamato dalla CTR.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017
norma modificativa richiamata nel ricorso, in relazione alla disciplina del termine per il rimborso.
l'onere di provare i presupposti per beneficiare del rimborso e per la compatibilità dell'aiuto con il regime de minimis grava sul contribuente.
art. 108, par. 3, TFUE
rileva ai fini della qualificazione dell'agevolazione come aiuto di Stato illegittimo soggetto a sospensione/notifica.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
consente la compatibilità dell'aiuto se vi è un nesso chiaro e diretto tra calamità e aiuto e se non vi è sovracompensazione del danno.
Regolamento (UE) n. 651/2014
richiamato dalla CTR come quadro di compatibilità del beneficio, in particolare in chiave de minimis.
Decisione (UE) 2015/5549 della Commissione europea
ha escluso la generalizzata applicabilità del beneficio alle imprese e ha chiarito che la compatibilità richiede prova dei presupposti del de minimis o dell'assenza di sovracompensazione.
Regolamento CE n. 994/1998
richiamato come base per regimi di aiuti di Stato orizzontali approvati.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 32 e 61
richiamati per la possibilità di produrre documenti nel giudizio tributario, anche in relazione allo ius superveniens.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni tributarie collegate a calamità naturali, quando il beneficio è potenzialmente idoneo a integrare un aiuto di Stato, il contribuente che lo invoca deve provare i presupposti di compatibilità richiesti dal diritto dell'Unione, inclusa la soglia de minimis o, se del caso, l'assenza di sovracompensazione del danno.
- L'onere probatorio non può essere trasferito sull'Amministrazione in fase esecutiva: il giudice di merito deve verificare già nel processo se il beneficiario abbia prodotto la documentazione necessaria a dimostrare i presupposti dell'agevolazione.
- Lo ius superveniens in materia di aiuti di Stato può incidere sui mezzi di prova disponibili e consentire la produzione di documenti prima non ottenibili, ma resta fermo che la prova dei fatti costitutivi del beneficio deve essere fornita dalla parte interessata.
- La compatibilità di un aiuto con l'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE richiede un nesso chiaro e diretto tra danno da calamità e aiuto concesso, nonché l'esclusione di sovracompensazioni derivanti dal cumulo di diversi aiuti o indennizzi.
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