Cassazione Civile, Ordinanza n. 27943/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte debitrice)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la controparte chiedendo la restituzione di euro 3.515,21 pagati in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello in un separato giudizio. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la pretesa dovesse essere proposta come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e non come azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.; la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza sostenendo: 1) che non era erroneo inquadrare la domanda nell'art. 2041 c.c.; 2) che, comunque, non era corretto escludere l'art. 2033 c.c.; 3) che il giudice avrebbe dovuto comunque accogliere la domanda riqualificandola correttamente. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la domanda di restituzione delle somme pagate in base a una pronuncia di condanna poi caducata non va ricondotta allo schema della ripetizione di indebito, ma a un titolo restitutorio autonomo finalizzato alla restaurazione della situazione patrimoniale; ha inoltre affermato che il giudice deve autonomamente qualificare la domanda nei limiti dei fatti allegati, senza essere vincolato dall'erronea qualificazione data dal giudice di merito, quando tale qualificazione non abbia condizionato l'istruttoria e la decisione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha inoltre escluso l'improcedibilità del ricorso, osservando che il deposito telematico in cassazione era ormai attivato, sia pure facoltativamente, e che quindi non era necessario il deposito analogico con asseverazione di conformità. Nel merito, ha cassato perché la domanda restitutoria non era stata correttamente valutata dal giudice di merito.
Norme richiamate
Non è la norma corretta per la restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata, perché l'azione ha natura restitutoria e mira al ripristino patrimoniale, non all'accertamento di un arricchimento senza causa in senso tecnico.
La Corte esclude che la pretesa debba necessariamente essere sussunta nello schema della ripetizione di indebito; la restituzione conseguente alla caducazione del titolo giudiziale segue un autonomo titolo restitutorio.
Il diritto alla restituzione comprende ex lege gli interessi legali con decorrenza dal giorno del pagamento, senza necessità di domanda specifica o di espressa menzione nel dispositivo.
È stata ritenuta la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 221, comma 5, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
È richiamato per il contesto emergenziale che ha consentito l'attivazione del deposito telematico degli atti in cassazione civile.
Norma di conversione del decreto-legge richiamato per la disciplina emergenziale del deposito telematico.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
Le formalità di deposito analogico e asseverazione di conformità sono necessarie solo quando il deposito non avvenga telematicamente; non sono richieste se il deposito è effettuato in via telematica, oggi facoltativa ma attiva.
Massime di principio
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna poi riformata o caducata ha natura restitutoria autonoma e non coincide, di per sé, con l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
- In presenza di una domanda mal qualificata dalla parte, il giudice di merito ha il potere-dovere di riqualificarla in base ai fatti allegati, purché non introduca un fatto costitutivo diverso e nei limiti del thema decidendum.
- L'erronea qualificazione giuridica data al primo grado non impedisce l'accoglimento della domanda né forma un giudicato ostativo, se non ha inciso sull'impostazione e sulla definizione dell'indagine di merito.
- La restituzione delle somme pagate in esecuzione di un titolo poi venuto meno comporta ex lege anche il diritto agli interessi legali dal giorno del pagamento, senza necessità di una domanda specifica.
- Nel periodo in cui il deposito telematico degli atti in cassazione è attivato ma facoltativo, il ricorso notificato e depositato telematicamente non è improcedibile per mancato deposito analogico con attestazione di conformità.
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