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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25529/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un dipendente pubblico, al momento del pensionamento, a ottenere l'indennità sostitutiva per 238 giornate di ferie non godute. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla datrice di lavoro e rigettato la domanda del dipendente. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'ente avesse provato di avere messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie mediante adeguata informazione e avviso tempestivo della perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità in caso di mancata fruizione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) la violazione delle norme su ferie e monetizzazione, sostenendo che l'onere di provare l'effettiva possibilità di fruizione e la gestione organizzativa gravasse sul datore di lavoro e non sul dipendente; (2) la violazione delle regole in materia di imputabilità della mancata fruizione, affermando che la monetizzazione resterebbe possibile quando le ferie non siano state godute per indifferibili ragioni di servizio e che nel caso concreto la mancata fruizione dipendesse da esigenze organizzative e non dalla sua volontà; (3) l'erronea applicazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, invocandone l'irretroattività rispetto alle ferie maturate prima del 2012; (4) la violazione delle norme sul collocamento in quiescenza del pubblico dipendente e della l. n. 214/2011. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché conforme alla giurisprudenza consolidata sul riparto dell'onere della prova; il secondo e il quarto inammissibili per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione impugnata; il terzo inammissibile per difetto di interesse e perché estraneo alla ratio decidendi, avendo la Corte territoriale deciso la causa sulla base della prova che il lavoratore era stato posto in condizione di fruire delle ferie e avvisato delle conseguenze della mancata fruizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della domanda del dipendente. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di ferie non godute: spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di consentire la fruizione delle ferie e di avere informato il lavoratore, in tempo utile, della possibile perdita del diritto; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta raggiunta. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché generici, non autosufficienti o non pertinenti rispetto alla ratio decidendi. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la deduzione dei motivi di violazione di legge; la Corte lo utilizza per evidenziare che alcuni motivi erano inammissibili per genericità o mancato confronto con la decisione impugnata

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il primo motivo è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata della Corte

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    i motivi secondo e quarto sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità e mancata individuazione delle norme asseritamente violate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per rilevare il difetto di interesse sul terzo motivo, estraneo alla ratio decidendi

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di ferie non godute, senza che la Corte ne abbia svolto una autonoma interpretazione nel merito

  • art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    richiamato dal ricorrente in materia di ferie annuali retribuite; la Corte non ne fa applicazione diretta nel merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce i principi già affermati in giurisprudenza sul diritto alle ferie e sulla perdita dell'indennità sostitutiva

  • art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95

    la questione della sua irretroattività è stata ritenuta assorbita dalla Corte d'appello e quindi non scrutinabile in cassazione per difetto di interesse

  • L. n. 214/2011

    richiamata nel quarto motivo sul collocamento in quiescenza del pubblico dipendente, motivo però privo di sviluppo e inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • In materia di indennità sostitutiva per ferie non godute, il datore di lavoro deve provare di avere adempiuto all'obbligo di mettere il lavoratore concretamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite.
  • La perdita del diritto alle ferie e della correlativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può verificarsi solo se il datore prova di avere invitato il lavoratore a fruirne e di averlo avvisato, in tempo utile e in modo adeguato, delle conseguenze della mancata fruizione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non individua specificamente le norme asseritamente violate o non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • È inammissibile per difetto di interesse il motivo che investe una questione non decisiva, già assorbita o estranea alla ragione decisoria posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito accerta, sulla base delle prove, che il lavoratore è stato adeguatamente informato e posto in condizione di godere delle ferie, la censura che mira a ribaltare tale accertamento senza agganciarsi ai parametri del ricorso per cassazione non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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