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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01572/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in liquidazione, dichiarata fallita dal tribunale e poi soccombente nel reclamo ex art. 18 l.fall. dinanzi alla corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato il fallimento. La controversia nasce dall'istanza di fallimento promossa da più creditori e dall'accertamento, in sede di reclamo, dei presupposti soggettivi e oggettivi del fallimento, in particolare: la legittimazione dei creditori istanti; la rilevanza della tardiva costituzione di alcune parti nel reclamo; gli effetti della cancellazione della società dal registro imprese; la rilevanza della desistenza successiva di alcuni creditori; il computo del limite minimo di debiti scaduti e non pagati previsto dall'art. 15 l.fall.; la prova dello stato di insolvenza. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 e dell'art. 18 l.fall., sostenendo che la costituzione tardiva della curatela e di Equitalia nel reclamo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla nullità della procura speciale conferita da Equitalia. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2495 c.c. e del d.lgs. 175/2014, censurando l'assimilazione tra cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione/inesistenza della società. Con il terzo motivo ha lamentato falsa applicazione dell'art. 15 l.fall., contestando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, l'utilizzabilità dei crediti ammessi al passivo e l'effetto della desistenza di alcuni creditori. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell'art. 5 l.fall. e dell'art. 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove poste a base dell'accertamento dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla tardiva costituzione delle parti nel reclamo, affermando che nel procedimento ex art. 18 l.fall. la costituzione oltre il termine non comporta decadenze dalle difese e dalle prove, ma solo il diritto del reclamante a un termine per controdedurre; ha invece dichiarato inammissibile la censura sulla procura per difetto di specificità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sull'asserita inesistenza della società né aveva assimilato la cancellazione alla inesistenza, e comunque la doglianza non coglieva una ratio decidendi effettiva. Nel terzo motivo, la Corte ha escluso che la desistenza successiva alla dichiarazione di fallimento potesse incidere sulla legittimazione del creditore istante o determinare la revoca del fallimento, richiamando il principio per cui rilevano i fatti esistenti al momento della sentenza dichiarativa; quanto al limite di fallibilità di euro 30.000, ha ritenuto persuasivo l'orientamento che consente al giudice del reclamo di valorizzare anche le risultanze, non contestate, dello stato passivo, ma ha comunque dichiarato inammissibile la censura perché la sentenza impugnata aveva comunque accertato il superamento della soglia sulla base di una autonoma ratio non specificamente censurata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito dell'accertamento di insolvenza, già sorretto da motivazione basata su cessazione dell'attività, assenza di beni, protesti e rilevante indebitamento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.l. n. 179/2012

    richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità del deposito telematico degli atti; la Corte non ne fonda la decisione perché il punto decisivo è l'assenza di decadenza per la tardiva costituzione nel reclamo fallimentare.

  • art. 18 l.fall.

    settimo e ottavo comma; decimo comma

    nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento la tardiva costituzione delle parti resistenti non comporta decadenze dalle difese e dalle prove; è consentita l'acquisizione di nuove prove anche d'ufficio.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per il tema dell'estinzione della società cancellata; la censura è inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su una indebita assimilazione tra cancellazione ed inesistenza.

  • art. 26, comma 40, d.lgs. n. 175/2014

    invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti dell'estinzione della società ai fini tributari; la Corte non ne ravvisa incidenza sulla dichiarazione di fallimento.

  • art. 6 l.fall.

    consente ai creditori legittimati di chiedere il fallimento; la Corte conferma la legittimazione dei creditori istanti sulla base dei crediti azionati.

  • art. 15, comma 9, l.fall.

    se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare complessivamente inferiore a euro trentamila

    la soglia minima di fallibilità impedisce la dichiarazione di fallimento se non superata; il giudice del reclamo può comunque accertare il superamento anche sulla base di prove acquisite in impugnazione, purché riferite a fatti anteriori.

  • art. 10, primo comma, l.fall.

    richiamato per precisare che la cancellazione dal registro delle imprese non coincide con l'insolvenza; rileva il termine annuale per la dichiarazione di fallimento della società cancellata.

  • art. 18, sesto comma, l.fall.

    richiamato nel quadro del procedimento di reclamo e delle relative facoltà difensive e istruttorie.

  • art. 15, sesto comma, l.fall.

    richiamato nella parte relativa ai crediti scaduti e non pagati posti a base dell'istanza di fallimento.

  • art. 5 l.fall.

    la situazione di insolvenza è valutata come incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, desunta da elementi fattuali quali protesti, cessazione dell'attività e indebitamento.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza è reputata inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per affermare che il pagamento idoneo a incidere sulla legittimazione del creditore istante deve risultare con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

  • art. 99 l.fall.

    richiamato in comparazione con l'art. 18 l.fall. per evidenziare che, a differenza del reclamo fallimentare, in quella sede la tardiva costituzione comporta decadenze espresse.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della dichiarazione di fallimento della società estinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la costituzione tardiva del curatore o dei creditori resistenti non comporta decadenza dal diritto di opporsi al reclamo, di depositare documenti o di indicare mezzi di prova; la conseguenza processuale è solo il diritto del reclamante a ottenere un termine per replicare.
  • La disciplina del reclamo fallimentare ex art. 18 l.fall. non è assimilabile, quanto alle decadenze processuali, a quella dell'opposizione allo stato passivo: l'assenza di una sanzione espressa impedisce di far discendere dall'intempestività della costituzione la perdita delle difese e delle prove.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non equivale, di per sé, alla dimostrazione dell'insolvenza; ai fini del fallimento rileva l'accertamento della situazione di insolvenza nei limiti temporali previsti dalla legge fallimentare.
  • La rinuncia o desistenza dell'istante al fallimento è rilevante solo se interviene prima della sentenza dichiarativa e incide sulla legittimazione o se è collegata all'estinzione del debito con data certa anteriore; se interviene dopo la dichiarazione di fallimento, non può condurre alla revoca della sentenza.
  • Nel giudizio di reclamo contro il fallimento, il giudice può utilizzare anche prove nuove o risultati acquisiti successivamente, purché riferiti a fatti anteriori alla sentenza dichiarativa, per verificare il superamento della soglia minima di debiti scaduti e non pagati.
  • Il limite minimo di indebitamento previsto dall'art. 15 l.fall. opera come condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento e può essere accertato anche in sede di reclamo sulla base di elementi probatori ulteriori rispetto a quelli emersi in primo grado, se attinenti alla situazione esistente al momento della decisione impugnata.
  • La censura in cassazione che si limiti a contestare in modo astratto la valutazione delle prove o a sollecitare una nuova ponderazione del merito è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione congrua e fondata su plurimi elementi fattuali.
  • Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza possono essere valorizzati protesti, cessazione dell'attività, assenza di beni e rilevante indebitamento risultante anche dallo stato passivo approvato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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