Cassazione Civile, Ordinanza n. 23063/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (finanziatore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto unità immobiliari, in relazione ai quali la società concedente agiva per il recupero di canoni insoluti e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società utilizzatrice e del garante personale. Gli opponenti contestavano il decreto e, poi, la sentenza di primo grado e di appello, sostenendo in cassazione che il fideiussore dovesse essere qualificato come consumatore; da ciò facevano discendere l’operatività del foro del consumatore, la nullità delle clausole di deroga alla competenza territoriale e della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., nonché l’asserita carenza dei presupposti del decreto ingiuntivo. I motivi di ricorso erano due: il primo deduceva violazione delle norme del codice del consumo, dell’art. 1957 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.; il secondo riproponeva, in via conseguenziale, la violazione delle medesime norme assumendo che la nullità delle clausole avrebbe travolto il decreto monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non aggredivano la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva escluso la qualità di consumatore sia per la società sia per il fideiussore sulla base delle concrete modalità del rapporto e della natura commerciale/imprenditoriale dell’attività svolta. La Corte ha inoltre osservato che, pur essendo astrattamente rilevante il principio secondo cui la qualità di consumatore del fideiussore va valutata con riferimento al contratto di garanzia e non al rapporto principale, nel caso concreto i ricorrenti non avevano fornito argomenti idonei a censurare la specifica motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base formale delle censure per violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte rileva che i motivi non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Invocato dai ricorrenti per sostenere la vessatorietà delle clausole derogatorie e l’operatività della tutela consumeristica.
art. 34 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina delle clausole nei contratti del consumatore.
art. 36 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
comma 1, comma 2, lettera b), e comma 3
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità di protezione delle clausole derogatorie della competenza e dell’art. 1957 c.c.
È invocato dai ricorrenti per affermare la nullità della clausola che ne derogava l’applicazione nella fideiussione.
Richiamato in relazione all’asserita omissione di pronuncia sulle questioni dedotte.
Richiamato per sostenere che, cadute le clausole contestate, il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso senza i necessari presupposti.
È menzionato nel provvedimento d’appello per la condanna al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamato per la liquidazione delle spese di cassazione.
Richiamati dalla Corte nel descrivere l’orientamento sulla disciplina consumeristica applicabile al fideiussore persona fisica.
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione, ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica, la qualità di consumatore deve essere valutata con riferimento alle parti del contratto di garanzia e non al contratto principale garantito.
- Il fideiussore persona fisica può essere considerato consumatore quando presti la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, commerciale o imprenditoriale e la fideiussione non sia espressione né strumentale a tale attività.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in astratto la decisione impugnata senza confrontarsi con la concreta ratio decidendi posta a base del provvedimento di merito.
- La deduzione di nullità di clausole contrattuali o di incompetenza territoriale non è sufficiente se non viene specificamente censurata la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso, nel caso concreto, la qualità di consumatore.
- Quando il motivo conseguenziale dipende integralmente dal primo, l’inammissibilità del primo trascina quella del secondo per difetto di autonomia logico-giuridica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23010/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23050/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23052/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23053/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23054/2022 del 25/07/2022
- ordinanza_civile · 25 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23055/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →