Cassazione Civile, Ordinanza n. 25208/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a estratti di ruolo relativi a plurime cartelle di pagamento, notificate tra luglio 2004 e gennaio 2008, con cui la parte privata contestava sia l'omessa notifica di parte delle cartelle sia la prescrizione dei crediti contributivi in esse iscritti. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato prescritti i crediti portati in cinque cartelle; la Corte d'appello aveva poi riformato la decisione ritenendo applicabile il termine decennale; la Cassazione aveva cassato tale sentenza richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali riscossi mediante cartella non opposta; nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato la prescrizione quinquennale ma aveva compensato tra le parti le spese di primo appello, cassazione e rinvio. Con l'unico motivo di ricorso la parte privata deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché nel giudizio di cassazione era risultata totalmente vittoriosa sulla questione decisiva della prescrizione, non vi era soccombenza reciproca né contrasto giurisprudenziale idoneo a giustificare la compensazione, e nel giudizio di rinvio la controparte era rimasta contumace. Contestava inoltre che il giudice del rinvio potesse riesaminare profili ulteriori, come l'ammissibilità originaria dell'opposizione ad estratti di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso, in limine, la possibilità di rimettere in discussione nel giudizio di rinvio l'ammissibilità originaria dell'opposizione e l'interesse ad agire, osservando che il rinvio costituisce solo una fase del medesimo processo e non consente di riesaminare questioni estranee al perimetro del dictum rescindente. Quanto alla compensazione delle spese, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse conforme all'art. 92 c.p.c.: vi era stato un effettivo mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sul termine di prescrizione applicabile ai crediti contributivi riscossi tramite cartella non opposta, e inoltre la domanda originaria era articolata in più profili, con esito solo parzialmente favorevole alla ricorrente. Ha inoltre osservato che nel giudizio di rinvio la parte privata manteneva la posizione processuale di appellata, sicché la contumacia dell'agente della riscossione non impediva la compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza liquidazione delle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È la norma processuale invocata per censurare la decisione sulle spese, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.
La condanna alle spese segue la soccombenza, ma nel caso concreto la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia violato tale regola.
La compensazione è ritenuta legittima in presenza di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti e, nel caso concreto, anche per la parziale soccombenza derivante dall'accoglimento solo di parte delle domande/profili.
Non si applica alla cartella di pagamento non opposta, che non è titolo giudiziale idoneo a produrre la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
È richiamato come termine ordinario decennale, ma la Corte ribadisce che esso non si applica automaticamente ai crediti contributivi riscossi mediante cartella non opposta quando il credito è soggetto a prescrizione breve.
art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995
Per i crediti contributivi, la Corte richiama il termine di prescrizione quinquennale come regime sostanziale applicabile in mancanza di un titolo giudiziale definitivo.
Il termine per proporre opposizione alla cartella è perentorio e determina l'irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in quella decennale.
Nel giudizio di rinvio la parte riassumente conserva la posizione processuale originaria; non diviene automaticamente appellante solo per effetto della riassunzione.
È menzionato solo per escludere che, nel caso concreto, la questione dell'ammissibilità dell'opposizione ad estratti di ruolo potesse essere riesaminata nel giudizio di rinvio.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
È richiamato incidentalmente quale norma sopravvenuta sull'opposizione ad estratti di ruolo, ma la Corte esclude che possa incidere sul perimetro del rinvio nel caso deciso.
È richiamato per il testo vigente dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese.
sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018
È richiamata per il quadro costituzionalmente orientato della compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Cass. Sez. Un. n. 23397/2016
Enuncia il principio secondo cui la scadenza del termine per opporsi alla cartella non converte la prescrizione breve in decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.
Cass. Sez. Un. n. 32061/2022
L'accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi non integra reciproca soccombenza e può giustificare la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito non può riesaminare questioni rimaste fuori dal dictum rescindente, neppure se rilevabili d'ufficio, quando ciò comporterebbe di porre nel nulla o limitare gli effetti della sentenza di cassazione.
- La scadenza del termine per proporre opposizione avverso una cartella di pagamento o altro atto di riscossione coattiva rende il credito irretrattabile, ma non determina la conversione automatica della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo.
- Per i crediti contributivi assoggettati a prescrizione breve, la mancata opposizione alla cartella non fa venir meno il regime sostanziale di prescrizione quinquennale previsto dalla disciplina speciale.
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è legittima non solo in presenza di soccombenza reciproca, ma anche quando la decisione intervenga in un contesto di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o di altra oggettiva incertezza equiparabile.
- L'accoglimento soltanto parziale di una domanda articolata in più capi non comporta automaticamente soccombenza reciproca; può invece legittimare la compensazione totale o parziale delle spese.
- Nel giudizio di rinvio la parte riassumente conserva la propria originaria posizione processuale, con la conseguenza che la mancata partecipazione della controparte non esclude di per sé la compensazione delle spese.
- rami [
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25187/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25200/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25218/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25220/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25162/2025 del 14/09/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25171/2025 del 14/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →