Cassazione Civile, Ordinanza n. 25220/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia origina dalla domanda proposta da un lavoratore, poi deceduto, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'erroneo calcolo del periodo contributivo utile al pensionamento. Il lavoratore aveva fatto affidamento su un estratto contributivo dell'INPS che indicava dati ritenuti corretti; sulla base di tali dati aveva sottoscritto un atto transattivo con rinuncia all'impugnazione del licenziamento e, dopo il rigetto amministrativo della pensione per mancato perfezionamento del requisito dei diciotto mesi di mobilità, aveva versato contribuzione volontaria e subito la perdita di retribuzioni nel periodo intermedio. Dopo un primo giudizio di cassazione che aveva affermato la responsabilità dell'INPS per l'erronea comunicazione, la Corte d'appello in sede di rinvio aveva riconosciuto il danno ma, nel regolare le spese, aveva posto le spese a carico dell'INPS con compensazione di un terzo per un preteso concorso di colpa del lavoratore, pur avendo in motivazione escluso la corresponsabilità del medesimo. Gli eredi del lavoratore hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando l'insanabile contraddittorietà della sentenza: da un lato la motivazione escludeva ogni concorso di colpa del danneggiato, dall'altro giustificava la compensazione parziale delle spese proprio sul presupposto di tale concorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello presentava un contrasto insanabile sia all'interno della motivazione sia tra motivazione e dispositivo, poiché affermava simultaneamente l'assenza di corresponsabilità del lavoratore e la sussistenza di un concorso di colpa idoneo a giustificare la compensazione di un terzo delle spese. Tale contraddizione rendeva incomprensibile la ratio della decisione sul capo relativo alle spese e integrava nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame delle spese e per la loro liquidazione anche nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
richiamato come parametro delle censure formulate in cassazione
richiamato in relazione al principio di soccombenza nella liquidazione delle spese
richiamato per la disciplina della compensazione delle spese di lite
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sua violazione è stata ravvisata per l'insanabile contraddittorietà della motivazione e l'incomprensibilità della ratio decidendi
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza
indicato come base del rinvio al giudice di merito in diversa composizione
menzionato solo nel fatto, quale normativa sulla cd. mobilità lunga non invocata tempestivamente
richiamato in riferimento alla compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando il capo decisorio sulle spese si fonda su una motivazione internamente inconciliabile o in contrasto insanabile con il dispositivo, perché il provvedimento non consente di individuare con certezza il concreto comando giudiziale.
- Nel giudizio civile il contenuto della decisione va ricostruito integrando dispositivo e motivazione, ma tale operazione non può arrivare a sovrapporre o integrare il dispositivo con una motivazione che ne alteri il significato precettivo; in presenza di contrasto insanabile prevale il dato decisorio coerente con la struttura complessiva della sentenza, altrimenti la sentenza è nulla.
- La compensazione delle spese di lite deve trovare un fondamento logicamente coerente e giuridicamente esplicitato; non è sufficiente richiamare in modo apodittico un concorso di colpa o altre ragioni di compensazione se la motivazione in fatto esclude proprio quel presupposto.
- Quando il giudice di merito esclude la corresponsabilità della parte vittoriosa, non può poi giustificare la compensazione parziale delle spese sul presupposto opposto senza incorrere in vizio di motivazione e nullità della decisione sul punto.
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