Cassazione Civile, Ordinanza n. 21409/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una garante personale per il pagamento del residuo di un finanziamento chirografario concesso al figlio. La debitrice opponente contestava, in sintesi, la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo alla società procedente, la prova delle cessioni in blocco e l’identificazione del singolo credito, la legittimità della delega del recupero crediti a soggetti non iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B., la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., la vessatorietà della clausola di deroga a tale norma nel contratto di fideiussione, la nullità della fideiussione per adesione allo schema ABI e la sufficienza probatoria della documentazione bancaria nel giudizio di opposizione. La Corte d’appello aveva respinto il gravame confermando la decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: (1) violazione delle norme sulla legittimazione e sulla cessione dei crediti in blocco, assumendo che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le schermate web non bastassero a identificare il singolo credito; (2) violazione dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la diffida stragiudiziale non costituisca "istanza" giudiziale idonea; (3) omesso esame e motivazione apparente per non aver verificato la diligente prosecuzione dell’azione da parte del creditore; (4) violazione della disciplina consumeristica, per non aver ritenuto vessatoria la clausola di deroga all’art. 1957 c.c.; (5) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere reputato sufficiente, nel giudizio di opposizione, la documentazione prodotta dalla creditrice; (6) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. per avere escluso la nullità della fideiussione riferita allo schema ABI e al provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo; ha dichiarato assorbiti il secondo, il quinto e il sesto. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché l’avviso di cessione in blocco deve contenere elementi idonei a identificare con precisione il credito, e la prova non può fondarsi solo su pubblicazioni e rinvii web non univoci. Ha accolto il terzo motivo perché il giudice di merito, pur ritenendo tempestiva una diffida stragiudiziale, doveva comunque verificare se il creditore avesse coltivato con diligenza l’azione, come richiesto dall’art. 1957 c.c. Ha accolto anche il quarto motivo perché la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. non è una clausola meramente riproduttiva della legge e, nei contratti con consumatore, può integrare vessatorietà per significativo squilibrio. Il quinto motivo è stato giudicato inammissibile sul rilievo che la Corte territoriale aveva effettivamente applicato il principio per cui, nell’opposizione, il creditore deve provare il rapporto e l’andamento del finanziamento; il sesto è stato assorbito.
Norme richiamate
richiamato nel motivo sulla legittimazione attiva, in relazione alla titolarità del credito azionato
richiamato nel motivo sulla legittimazione attiva, in relazione alle vicende soggettive del credito
richiamato nel motivo sulla legittimazione attiva, in relazione alla successione a titolo particolare nel diritto controverso
richiamato per sostenere i limiti allo svolgimento dei servizi di riscossione dei crediti cartolarizzati
richiamato in relazione all’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari
la Corte ribadisce che il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore propone le istanze entro sei mesi e le coltiva con diligenza; la deroga convenzionale non esonera dal controllo sulla correttezza dell’esercizio del diritto
richiamato quale base della dedotta nullità della fideiussione per asserita conformità allo schema ABI
richiamato per la nullità parziale e le conseguenze della caducazione delle clausole
la specifica approvazione scritta delle clausole onerose è distinta dal sindacato di vessatorietà consumeristica
richiamato nel motivo relativo alla vessatorietà della clausola, in chiave di disciplina consumeristica previgente
una clausola che deroga in peius all’art. 1957 c.c. può determinare significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi e quindi essere vessatoria
art. 34, comma 3, Codice del consumo
si applica solo alle clausole che riproducono il contenuto di disposizioni di legge, non a quelle che le derogano
richiamato quale conseguenza della nullità delle clausole vessatorie
richiamato sul riparto dell’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
l’estratto conto certificato ha efficacia probatoria privilegiata nel solo procedimento monitorio, non anche nel giudizio di opposizione
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per l’inammissibilità del motivo che non coglie la ratio decidendi
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti, l’avviso pubblicato deve consentire l’identificazione precisa del singolo credito; se la riconducibilità del credito alla cessione è contestata, non basta la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o il rinvio a pagine web generiche, occorrendo elementi univoci e verificabili.
- L’attività materiale di recupero stragiudiziale del credito può essere delegata a terzi, se il titolare del credito e il soggetto legittimato sul piano dell’intermediazione finanziaria restano individuabili e presenti nei requisiti di legge; la censura è inammissibile se confonde la titolarità del credito con le modalità operative del recupero.
- Ai fini dell’art. 1957 c.c., non basta che il creditore abbia proposto tempestivamente una richiesta, anche stragiudiziale: il giudice deve verificare anche che l’iniziativa sia stata coltivata con la dovuta diligenza, perché la norma tutela il fideiussore dall’inerzia colpevole del creditore.
- La clausola di deroga dell’art. 1957 c.c. non è una mera clausola riproduttiva di legge: nei contratti conclusi con consumatore va valutato se determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi, potendo essere vessatoria e quindi inefficace/nulla.
- La specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. non esclude, di per sé, il vaglio di vessatorietà consumeristica, che resta autonomo e distinto.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore-opposto resta onerato della piena prova dei fatti costitutivi del credito; l’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. è prova privilegiata solo nella fase monitoria e non sostituisce, da solo, la prova del rapporto e del suo svolgimento nella fase di cognizione.
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