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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26463/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di alcuni dipendenti di un'azienda sanitaria locale, qualificati come educatori professionali, di ottenere l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica a decorrere dal maggio 2010, con conseguente pagamento delle differenze retributive e risarcimento del danno da demansionamento/dequalificazione. La domanda si fondava sull'art. 18 della legge regionale Puglia n. 45 del 2008/2010, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 150/2010. Il Tribunale aveva riconosciuto solo il diritto alla retribuzione per il periodo di esecuzione dei contratti e la ripetizione delle somme indebitamente percepite, rigettando il resto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo legittima la caducazione dei contratti e la nullità derivata per violazione di norma imperativa, oltre a escludere il danno da demansionamento in base alla clausola risolutiva apposta ai contratti. In Cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) nullità assoluta della sentenza per difformità tra collegio indicato in intestazione e collegio che aveva discusso la causa; 2) violazione dell'art. 97 Cost., errata lettura degli effetti della sentenza costituzionale n. 150/2010, violazione dell'intangibilità dei rapporti esauriti e vizio motivazionale; 3) violazione degli artt. 2103 e 2213 c.c. e vizio motivazionale in tema di clausola 7 del contratto individuale, sostenendo che fosse una clausola risolutiva meramente potestativa e che vi fosse un danno risarcibile da dequalificazione; 4) violazione del d.m. n. 55/2014 e vizio motivazionale sulle spese di lite, ritenute eccessive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché privo della specifica indicazione e allegazione degli atti processuali e, comunque, perché la discordanza nell'intestazione della sentenza rispetto al verbale d'udienza integra in linea di principio un mero errore materiale, emendabile con correzione, non una nullità, salvo prova della mancata partecipazione del giudice al collegio deliberante; inoltre la successiva correzione dell'errore materiale ha fatto venir meno l'interesse all'impugnazione. Ha dichiarato inammissibili, in parte, il secondo e il terzo motivo perché formulati ancora nei termini del vecchio vizio motivazionale e comunque non costruiti come specifiche censure di violazione di legge; nel merito ha ribadito che la declaratoria di illegittimità costituzionale opera ex tunc e non incontra limiti nei rapporti non definitivamente consolidati, sicché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio di retroattività della sentenza costituzionale e della nullità dei contratti fondati sulla norma incostituzionale. Ha escluso che la scadenza dei termini per impugnare gli atti presupposti o la mancata autotutela dell'amministrazione potessero consolidare il rapporto. Quanto alla clausola risolutiva, ha osservato che non può qualificarsi come meramente potestativa una condizione che dipende dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, evento estraneo alla volontà della pubblica amministrazione. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la liquidazione delle spese entro i parametri tabellari non è censurabile in cassazione, salvo superamento dei limiti o scostamento abnorme non dimostrati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    invocato per dedurre la nullità della sentenza per difformità del collegio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato sulla richiesta di integrazione del contraddittorio, rigettata perché la causa è stata ritenuta scindibile

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che non andava ordinata l'integrazione del contraddittorio in presenza di cause scindibili e decadenza dall'impugnazione tardiva

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    richiesto l'adempimento degli oneri di specifica indicazione e allegazione degli atti processuali a fondamento del motivo

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    richiesto l'adempimento degli oneri di deposito degli atti e documenti rilevanti per il ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per esaminare le censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto in parte generiche o non pertinenti le doglianze

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che, dal 2012, il motivo riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non più vizi motivazionali generici

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità delle censure quando la decisione d'appello è conforme alla pronuncia di primo grado su questioni di fatto

  • art. 97 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in tema di accesso alla dirigenza pubblica, ma la censura è stata ritenuta non autosufficiente e non decisiva

  • art. 134 Cost.

    richiamato per affermare l'effetto ex tunc della declaratoria di illegittimità costituzionale

  • art. 18 L. Regione Puglia n. 45/2008

    norma regionale che prevedeva l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica e che è stata dichiarata incostituzionale

  • sentenza Corte cost. n. 150/2010

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale; la Corte ha affermato che essa esplica effetti retroattivi salvo rapporti esauriti o consolidati

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    consente al giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi e di accertare l'illegittimità dell'assunzione al pubblico impiego indipendentemente dai termini di impugnazione dell'atto

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la tutela contro il demansionamento, ma la censura è stata reputata generica e inammissibile

  • art. 2213 c.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 2103 c.c., senza specifica e rilevante applicazione ai fatti

  • d.m. n. 55/2014, art. 4

    richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non dimostrava il superamento dei parametri tabellari

  • artt. 287-288 c.p.c.

    richiamati per la correzione dell'errore materiale nella sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, ma il testo fornito è troncato

Massime di principio

  • La discordanza tra l'intestazione della sentenza e il verbale d'udienza sulla composizione del collegio non integra, di regola, nullità della decisione, ma errore materiale emendabile; per fondare la nullità occorre allegare e provare che un giudice presente alla discussione non abbia partecipato alla deliberazione.
  • Nei ricorsi per cassazione è indispensabile il rispetto degli oneri di specifica indicazione e deposito degli atti e documenti rilevanti; la mancanza di autosufficienza rende inammissibile la censura.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. si restringe all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e non consente più di censurare genericamente insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma opera con effetto retroattivo e rende la norma inapplicabile anche a rapporti sorti prima della pronuncia, salvo che il rapporto sia ormai definitivamente esaurito o consolidato per giudicato, preclusioni, decadenze o prescrizioni non investite dalla pronuncia.
  • La mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti e la loro mancata revoca in autotutela non impediscono al giudice ordinario di disapplicarli se illegittimi, né consolidano di per sé un rapporto di pubblico impiego sorto in violazione di norme sostanziali o procedurali.
  • Una clausola risolutiva collegata a un evento estraneo alla volontà di una parte, quale la declaratoria di incostituzionalità di una norma presupposto, non è qualificabile come condizione meramente potestativa.
  • La liquidazione delle spese di lite entro i limiti minimi e massimi dei parametri tabellari non è normalmente sindacabile in cassazione, salvo dimostrato superamento dei limiti o scostamento abnorme e non giustificato.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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